Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella forma "aeque principaliter", della Parrocchia di Santa Maria, in localita' Sagrata del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Santo Stefano, in localita' Montelce dello stesso Comune.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 238
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 238/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1964, n. 238
## Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione perpetua, nella
forma "aeque principaliter", della Parrocchia di Santa Maria, in
localita' Sagrata del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino), con la
Parrocchia di Santo Stefano, in localita' Montelce dello stesso
Comune.
Art. 1 N. 238. Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1964, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Urbino in data, 24 settembre 1963, col quale è stata disposta l'unione perpetua, nella forma "aeque principaliter", della Parrocchia di Santa Maria, in località Sagrata del comune di Fermignano (Pesaro e Urbino), con la Parrocchia di Santo Stefano, in località Montelce dello stesso Comune. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1964 Atti del Governo, registro n. 183, foglio n. 13. - VILLA
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