Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 230/1992

Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423.

Pubblicato: 19/03/1992 In vigore dal: 01/03/1992 Documento ufficiale

Quali sono le definizioni e i requisiti sanitari che il DPR 230/1992 stabilisce per gli allevamenti bovini e suini negli scambi intracomunitari?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 230/1992 è un regolamento che attua in Italia le direttive europee sulla sanità animale, disciplinando gli scambi di bovini e suini tra i paesi dell'Unione Europea. Si applica a tutti gli allevamenti e alle aziende zootecniche che intendono commercializzare animali vivi all'interno della comunità, stabilendo standard sanitari uniformi per garantire la salute del patrimonio zootecnico. Il decreto introduce definizioni precise di "allevamento ufficialmente indenne" da malattie specifiche come brucellosi, leucosi bovina enzootica e peste suina, nonché il concetto di "zona indenne da epizoozia" (area di 20 km dove non si sono verificati casi di malattie infettive per almeno 30 giorni). Prevede inoltre requisiti rigorosi per le aziende, come l'assenza di casi di malattia negli ultimi 12 mesi, il divieto di vaccinazione autorizzata e la necessità di trovarsi in zone protette. Per gli operatori del settore zootecnico, commercialisti e veterinari, questo significa che la commercializzazione di animali richiede certificazioni sanitarie specifiche e il rispetto di protocolli di controllo ufficiale, con implicazioni significative sui costi di gestione e sulla documentazione amministrativa.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 230

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 230/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 230 ## Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86 ; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 , ed in particolare l'allegato C; Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 ; Vista la legge 30 aprile 1976, n. 397 ; Ritenuto di dover emanare le disposizioni occorrenti per assicurare l'attuazione delle direttive 79/109/CEE , 79/111/CEE , 80/219/CEE , 80/1098/CEE , 80/1099/CEE , 80/1274/CEE , 82/893/CEE , 83/646/CEE , 84/336/CEE , 85/586/CEE , 87/489/CEE , 88/406/CEE in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina, tenuto conto anche delle direttive 84/643/CEE , 90/422/CEE e 90/423/CEE ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1991; Acquisiti i pareri delle commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1992; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. All' art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 , e successive modificazioni e integrazioni, le lettere e) ed i) sono sostituite dalle seguenti: " e) allevamento bovino ufficialmente indenne da brucellosi: l'allevamento bovino che risponde alle condizioni indicate nell'allegato A, capitolo II lettera A, punti 1 o 1- bis; i) zona indenne da epizoozia: la zona di un diametro di 20 km, entro la quale, secondo accertamenti ufficiali, non si è avuto da almeno trenta giorni prima del carico: 1) per gli animali della specie bovina: alcun caso di afta epizootica; 2) per gli animali della specie suina: alcun caso di afta epizootica, di peste suina, di malattia vescicolare dei suini o di paralisi suina contagiosa (morbo di Teschen);". 2. All' art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1976, n. 397 , sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: " n) regione: parte del territorio di superficie minima di 2000 km(Elevato al Quadrato) e comprendente almeno una delle seguenti circoscrizioni amministrative: - per il Belgio: Province/Provincie, - per la Germania: Regierungbezirk, - per la Danimarca: Amt o isola, - per la Francia: Departement, - per l'Italia: Provincia, - per il Lussemburgo: - per i Paesi Bassi: Provincie, - per il Regno Unito: - per l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord: County, - per la Scozia: District o Island Area, - per l'Islanda: County; o) azienda ufficialmente indenne da peste suina, un'azienda: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui non sono presenti suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; 3) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi; 4) che si trovi al centro di una zona con un raggio di 2 km in cui la peste suina, non sia stata accertata almeno negli ultimi dodici mesi; p) Stato membro o regione ufficialmente indenne da peste suina, uno Stato membro o una regione: 1) in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; 2) in cui la vaccinazione contro la peste suina non è stata autorizzata da almeno dodici mesi; 3) in cui le aziende non presentano suini vaccinati contro la peste suina negli ultimi dodici mesi; q) Stato membro, regione o azienda indenne da peste suina, uno Stato membro, una regione o un'azienda in cui non si sono accertati casi di peste suina almeno negli ultimi dodici mesi; r) allevamento indenne da leucosi bovina enzootica: un allevamento che soddisfa le condizioni previste all'allegato G, capitolo I, lettera A; s) Stato membro o regione indenne da leucosi bovina enzootica: una regione o uno Stato membro che soddisfa i requisiti fissati nell'allegato G, capitolo I, lettera B.".

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Il DPR 230/1992 è il riferimento normativo per chi opera negli scambi intracomunitari di bovini e suini, disciplinando concetti come allevamento ufficialmente indenne, zona indenne da epizoozia, brucellosi, leucosi bovina enzootica e peste suina. Veterinari, allevatori e consulenti aziendali lo consultano per comprendere i requisiti sanitari, i protocolli di certificazione e le responsabilità amministrative nella commercializzazione di animali vivi tra Stati membri dell'UE.

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