Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 221/1992

Regolamento recante modificazione all'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, concernente la commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.

Pubblicato: 14/03/1992 In vigore dal: 07/02/1992 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 221/1992 alla composizione e alla presidenza della commissione per la manutenzione del palazzo di giustizia di Roma?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 221/1992 modifica l'articolo 2 del regio decreto del 1911 che disciplina la commissione incaricata dell'amministrazione e della manutenzione del palazzo di giustizia di Roma in piazza Cavour. La modifica riguarda specificamente la presidenza della commissione, che viene automaticamente attribuita al presidente della Corte di cassazione o a un magistrato da lui delegato, rendendo così la governance dell'edificio coerente con la sua effettiva utilizzazione giudiziaria. La commissione rimane composta da magistrati designati dai capi degli uffici giudiziari allocati nel palazzo, dal capo dell'ufficio dell'edilizia giudiziaria, da un rappresentante dell'ordine degli avvocati di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale e da un funzionario di cancelleria. La modifica normativa risponde all'esigenza di semplificare e razionalizzare il sistema di gestione dell'immobile, eliminando ambiguità sulla designazione del presidente e garantendo una corrispondenza automatica tra la presidenza della commissione e la reale funzione dell'edificio come sede della giustizia.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1992, n. 221

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 221/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1992, n. 221 ## Regolamento recante modificazione all'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435, concernente la commissione per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto il regio decreto 26 marzo 1911, n. 435 , con il quale sono state stabilite norme per la conservazione e l'amministrazione del palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour; Considerata la necessità di apportare modifiche alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2 del citato regolamento per quanto attiene alla presidenza della commissione cui è devoluta l'amministrazione e manutenzione di detto edificio, in maniera da renderla automaticamente corrispondente alla reale utilizzazione dell'immobile medesimo; Visto l' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 23 gennaio 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. Il secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 26 marzo 1911, n. 435 , è sostituito dal seguente: "La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria è disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1992 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992 Atti di Governo, registro n. 85, foglio n. 7 AVVERTENZA: (1) Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo vigente dell' art. 2 del R.D. n. 435/1911 si veda in nota all'art. 1. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: (( - Il testo dell' art. 2 del R.D. n. 435/1911 , come modificato dall' art. 1 del D.P.R. 11 agosto 1991, n. 291, e dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 2. - La commissione è composta da un numero di magistrati pari a quello degli uffici che si trovano allocati nel palazzo di giustizia, dal capo dell'ufficio preposto al servizio dell' edilizia giudiziaria presso il Ministero di grazia e giustizia, nonchè da un rappresentante del consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Roma, da un ingegnere del provveditorato regionale per le opere pubbliche per il Lazio, designato dal Ministro dei lavori pubblici, e da un funzionario di cancelleria o di segreteria giudiziaria, designato, di concerto, dai capi degli uffici giudiziari. I magistrati sono designati dai rispettivi capi degli uffici giudiziari. )) La commissione è presieduta dal presidente della Corte di cassazione o dal magistrato da lui delegato; l'ufficio di segreteria è disimpegnato dal funzionario di cancelleria o di segreteria. I magistrati ed il funzionario di cancelleria o segretaria restano in carica per due anni e non possono essere confermati che pel biennio successivo. Nelle deliberazioni a parità di voti prevale quello del presidente".

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