Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo del l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria = di terreni di proprieta' di Tupputi Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), in comune di Andria (Bari).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2155
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 2155/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1952, n. 2155
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo del
l'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania
Sezione speciale per la riforma fondiaria = di terreni di proprieta'
di Tupputi Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), in comune di Andria
(Bari).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950 n. 841, 18 maggio 1951, n. 233 e 16 agosto 1952, n. 1206 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tupputi Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), ed il piano compilato dallo stesso Ente nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi) per 1/2, e Tupputi Schinosa Tommaso fu Giuseppe per 1/2, per i terreni ricadenti nel medesimo comune di Andria (provincia di Bari); Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell' art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951 , la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nei piani particolareggiati di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato art. 10, per escludere dallo esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata; Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nei suddetti piani particolareggiati di espropriazione, e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre, n. 841; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Tupputi-Schinosa Ottavio fu Giuseppe (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), della superficie di ettari 394.57.63, specificamente descritti negli allegati n. 1 e n. 2 al presente decreto.
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