Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 215/1962

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.

Pubblicato: 10/05/1962 In vigore dal: 09/03/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 215

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 215/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1962, n. 215 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1936, n. 2280 , modificato con regio decreto 25 ottobre 1940, n. 2096 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1960, n. 1692 Veduta la legge 21 luglio 1961, n. 685 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 30 e 31 relativi al corso di laurea in Fisica sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 30. - La durata del corso degli studi per la laurea in Fisica è di 4 anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Possono essere ammessi inoltre i diplomati dagli Istituti tecnici industriali, agrari, nautici e per geometri ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo. 1° Biennio. Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi: 1) Fisica generale I (con esercitazioni); 2) Fisica generale II (con esercitazioni); 3) Analisi matematica I (con esercitazioni); 4) Analisi matematica II (con esercitazioni); 5) Geometria I (con esercitazioni); 6) Meccanica razionale (con esercitazioni); 7) Chimica con esercitazioni di laboratorio (per fisici); 8) Esperimentazione fisica (biennale). È richiesta inoltre una prova di conoscenza di due lingue straniere da scegliersi tra le seguenti: inglese, francese, russo, tedesco. 2° Biennio. Gli insegnamenti obbligatori per il secondo biennio sono i seguenti: a) corsi comuni ai tre indirizzi: 1) Struttura della materia; 2) Istituzioni di fisica teorica (con esercitazioni); 3) Metodi matematici della fisica (con esercitazioni); b) corsi per l'indirizzo generale: 4) Fisica superiore (con esercitazioni); 5) Fisica teorica (con esercitazioni); 6) Corso di matematiche superiori; 7) Laboratorio di fisica I; 8) Laboratorio di fisica II; 9) Un corso complementare a scelta; c) corsi per l'indirizzo didattico: 4) Complementi di fisica generale I; 5) Complementi di fisica generale II; 6) Storia della fisica; 7) Preparazione di esperienze didattiche I: 8) Preparazione di esperienze didattiche II; 9) Un corso complementare a scelta; d) corsi per l'indirizzo applicativo: 4), 5), 6), 7) Quattro insegnamenti da scegliersi secondo modalità che verranno indicate nel piano degli studi in corrispondenza dei vari orientamenti che può assumere l'indirizzo applicativo; 8) Laboratorio di fisica I; 9) Laboratorio di fisica II; Elenco dei corsi complementari: 1) Acceleratori di particelle; 2) Acustica; 3) Astrofisica; 4) Chimica teorica 5) Chimica fisica; 6) Cibernetica e teoria dell'informazione; 7) Conduzione elettrica nei gas; 8) Elettrologia; 9) Elettronica; 10) Elettronica applicata; 11) Fisica dei reattori nucleari; 12) Fisica dei neutroni; 13) Fisica dello stato solido; 14) Fisica delle particelle elementari 15) Fisica dei plasmi; 16) Fisica matematica; 17) Fisica nucleare; 18) Fisica superiore; 19) Fisica teorica; 20) Istituzioni di analisi superiore; 21) Istituzioni di fisica nucleare; 22) Istituzioni di fisica matematica; 23) Macchine calcolatrici; 24) Meccanica quantistica; 25) Meccanica statistica; 26) Onde elettromagnetiche; 27) Ottica; 28) Ottica elettronica; 29) Radioastronomia; 30) Radioattività; 31) Relatività; 32) Semiconduttori; 33) Spettroscopia,; 34) Storia della fisica; 35) Termodinamica; 36) Fisica cosmica; 37) Fisica atomica; 38) Fisica molecolare; 39) Astronomia; 40) Calcolo delle probabilità; 41) Calcoli numerici e grafici; 42) Statistica matematica; 43) Analisi superiore; 44) Analisi funzionale; 45) Matematiche superiori; 46) Teoria delle funzioni; 47) Meccanica superiore; 48) Geometria differenziale. Art. 31. - Per ciascuno dei corsi elencati vi è un esame finale. Gli insegnamenti di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II, constano ciascuno di due parti annuali distinte, la prima propedeutica alla seconda e comportano ciascuno due distinti esami, il primo propedeutico al secondo. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti dall'ordinamento per l'indirizzo prescelto. Potranno iscriversi ai corsi del secondo biennio soltanto quegli studenti che abbiano superato gli esami di Fisica generale I e II, Analisi matematica I e II. Art. 32. - L'esame di laurea per gli indirizzi generale ed applicativo consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche di regola originali su argomenti riferentisi ad una disciplina del corso di laurea. L'esame di laurea per l'indirizzo didattico consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche non necessariamente originali su argomenti riferentisi ad una disciplina del corso di laurea. Detta discussione sarà preceduta da un esame di cultura generale sulle discipline del corso di laurea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 marzo 1962 GRONCHI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 5. - VILLA

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