Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 214/1962
Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, con sede in Verona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 214
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 214/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1962, n. 214
## Modificazioni allo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona,
con sede in Verona.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 , convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607 , sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni; Visti il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464 , con il quale è stato istituito in Verona l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298 , che ne ha approvato il vigente statuto; Vista la deliberazione del Consiglio generale dell'Ente in data 18 dicembre 1961, relativa alle modifiche del predetto statuto; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Lo statuto dell'Ente autonomo per le fiere di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298 , è modificato come appresso: Gli articoli 6, 8 e 10 sono abrogati e sostituiti dal seguenti: "Art. 6. - Il presidente è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio. Egli presiede il Consiglio generale ed il Comitato esecutivo, dura in carica per il periodo di tre anni e può essere confermato. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente ed in tale sua veste ha la facoltà di firmare, quietanzare, ordinare pagamenti e compiere qualsiasi altra operazione di ordinaria amministrazione. In caso di sua, assenza o impedimento, il presidente è sostituito da uno dei due vice presidenti, appositamente delegato. La carica di presidente è gratuita". "Art. 8. - Il Consiglio generale ha i più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi dell'Ente; ne fissa le direttive e prende i provvedimenti all'uopo occorrenti; decide l'eventuale partecipazione ad iniziative con altri Enti e Società secondo quanto specificato all'art. 1. Provvede alla nomina del Comitato esecutivo di cui all'art. 10 e dei due vice presidenti, uno dei quali dovrà essere scelto fra i membri del Consiglio in rappresentanza del comune di Verona. I vice presidenti prestano la loro opera gratuitamente, durano in carica per il periodo di tre anni e possono essere confermati. Il Consiglio generale delibera il preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi alla approvazione definitiva del Ministero dell'industria e commercio. Il Consiglio viene convocato dal presidente almeno due volte all'anno e ogni volta che egli lo ritenga opportuno; il Consiglio deve essere convocato anche se almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda per iscritto alla Presidenza esponendo i motivi della richiesta convocazione. La convocazione deve essere effettuata con lettera raccomandata spedita almeno cinque giorni prima della riunione". Art. 1 "Art. 10. - L'ordinaria gestione ed il funzionamento interno dell'ente e delle organizzazioni accessorie spettano, secondo le direttive del Consiglio generale ad un Comitato esecutivo, composto dal presidente, dai due vice presidenti e da altri sei membri scelti nel proprio seno dal Consiglio stesso e tra i quali dovranno esservi un rappresentante del Comune ed uno dell'Amministrazione provinciale di Verona. I consiglieri che rappresentano le Amministrazioni dello Stato (art. 7 lettera a) non possono far parte del Comitato esecutivo. I membri del Comitato restano in carica per la durata del Consiglio generale e possono essere confermati. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide quando ad esso partecipi la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Il Comitato esecutivo viene convocato su invito del presidente o su richiesta di almeno tre componenti. Il presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito da uno dei due vice presidenti, appositamente delegato. Il presidente può delegare ad altri membri del Comitato esecutivo alcune funzioni di sua spettanza. Il Comitato esecutivo può costituire Commissioni e designare una o più persone per l'espletamento di incarichi esecutivi relativi all'attività dell'Ente. I verbali del Comitato esecutivo sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi, in loro assenza, li sostituisce. Dei verbali si da lettura, per l'approvazione, nella successiva riunione del Comitato esecutivo". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 aprile 1962 GRONCHI COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti dei Governo, registro n. 146, foglio n. 22. - VILLA
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