Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 207/2009

Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. (10G0009)

Pubblicato: 21/01/2010 In vigore dal: 04/12/2009 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 207/2009 all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 207/2009 è un regolamento che modifica il precedente DPR 233/2001, riguardando l'organizzazione interna del Ministero degli affari esteri, in particolare gli uffici che forniscono supporto diretto al Ministro. La principale modifica sostanziale riguarda il Servizio di controllo interno: riduce il contingente massimo di personale assegnabile da dodici a sei unità. Questa norma si applica all'amministrazione del Ministero degli affari esteri e incide sulla struttura organizzativa e sulla gestione delle risorse umane dedicate alle funzioni di controllo interno e valutazione. La modifica riflette un'esigenza di razionalizzazione della spesa pubblica e di efficientamento della macchina amministrativa, in linea con i principi di contenimento della spesa governativa vigenti nel periodo 2008-2009. Il decreto interviene anche sulla composizione e sulla nomina della direzione del Servizio di controllo interno, prevedendo che possa essere affidata a un organo monocratico o a tre componenti, con possibilità di coinvolgere esperti esterni all'amministrazione.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 207/2009 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2009, n. 207 ## Regolamento recante ulteriori modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri. (10G0009) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 , e successive modificazioni; Visto l' articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , come modificato, da ultimo, dall' articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 ; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , ed in particolare l'articolo 7; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81 , recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ; Visto l' articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 , recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 , recante la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e le successive disposizioni amministrative; Considerata l'opportunità di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , e successive modificazioni; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 24 luglio 2009; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2009; Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 1. Al comma 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «sei». NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell' art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali». - La legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: - Si riporta l' art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O, come modificato, da ultimo dall' art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217 , recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , nonchè alla legge 23 agosto 1988, n. 400 , in materia di organizzazione del Governo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2001, n. 134, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2001, n. 181: «3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilità politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell' art. 95 della Costituzione , a non più di dieci Sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, è approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193. - Si riporta il testo dell' art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell' art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 » pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, S.O.: «Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati dall' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . 2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attività di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità, ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 , anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonchè del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità.». - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n 106, S.O. - La legge 26 marzo 2001, n. 81 recante: «Norme in materia di disciplina dell'attività di Governi» è stato pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2001, n. 75. - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 recante: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n. 140. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 , recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114 e convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, n. 164. - Si riporta l' art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2006, n. 153, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186, S.O.: «Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). - 1. All' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , le parole: "anche ad un organo collegiale", sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.". 2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attività di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell' art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , non può superare il numero massimo di unità pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 218 recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 2007, n. 273. - Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell' art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 », è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n. 164.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 recante: «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2007, n. 258 , recante: «Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell' art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 », è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2008, n. 15. Note all'art. 1: - Si riporta l'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233 , come modificato dal presente decreto: «Art. 4 (Servizio di controllo interno). - 1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all' art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro. 2. (Omissis). 3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilità amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno è scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione. 4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione. Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attività gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 . 5. (Omissis). 6. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale che non può superare il numero di sei unità.».

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