Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.
Quali sono le modifiche introdotte dal DPR 207/1993 rispetto alla disciplina del volo da diporto e sportivo, in particolare riguardo all'equipaggiamento di sicurezza?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 207/1993 modifica il precedente regolamento del 1988 (DPR 404/1988) che attuava la legge 106/1985 sulla disciplina del volo da diporto o sportivo. La principale modifica riguarda l'articolo 2, relativo all'obbligo del casco protettivo durante il volo. La nuova formulazione semplifica e rende più flessibile la norma precedente, eliminando i riferimenti rigidi ai decreti ministeriali specifici e alle modalità di omologazione dettagliate. Invece di richiedere caschi omologati secondo specifici allegati e decreti ministeriali datati (1986-1987), la nuova versione richiede semplicemente un "casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività". Questa modifica rappresenta un alleggerimento della burocrazia normativa, permettendo una maggiore adattabilità alle evoluzioni tecnologiche e alle diverse tipologie di volo da diporto senza dover modificare continuamente i decreti ministeriali di riferimento.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 207
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 207/1993
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 207
## Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo
1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o
sportivo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 ; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106 , concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo; Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985 , e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991 , di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985 , e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 , relativo all'uso dello spazio aereo nazionale; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro dei trasporti; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente: "Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. Nota all'art. 1: - L' art. 2 del D.P.R. 5 agosto 1988, n. 404 , così recitava: "Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). - 1. Durante il volo è obbligatorio indossare il casco protettivo di tipo rigido. Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986 , come integrato dai decreti ministeriali in data 13 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 1987 , e in data 19 ottobre 1987, n. 438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1987 . 2. Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art. 2, secondo comma, e nell'art. 1 dei decreti del Ministro dei trasporti in data 18 marzo 1986 e in data 4 luglio 1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 159 dell'11 luglio 1986 ".
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Il DPR 207/1993 disciplina la sicurezza nel volo da diporto e sportivo, modificando i requisiti di equipaggiamento obbligatorio e le norme di omologazione dei dispositivi di protezione. Professionisti del settore aeronautico, associazioni di volo sportivo e enti di controllo consultano questa normativa per verificare la conformità dei caschi protettivi, i requisiti di sicurezza e l'adeguatezza dell'equipaggiamento in relazione alle diverse attività di volo ricreativo.
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