Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 202/1970
Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sulmona.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. 202
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 202/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. 202
## Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in
Sulmona.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132 , recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera; Visto il regio decreto 24 febbraio 1916, con il quale è stato approvato lo statuto dell'opera pia "Casa Santa dell'Annunziata" di Sulmona, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali; Visto il decreto del medico provinciale dell'Aquila in data 8 agosto 1969, n. 2627, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Sulmona è stato classificato ospedale generale provinciale; Visti i verbali in data 13 gennaio 1969, 2 luglio 1969, 21 luglio 1969 e 19 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 ; Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno; Decreta: L'ospedale civile, con sede in Sulmona (L'Aquila), è costituito in ente ospedaliero. Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da: Immobili: Edificio, adibito al ricovero ed alla cura degli infermi, sito in Sulmona, viale Mazzini n. 98; Terreno, riportato nel nuovo catasto terreni del comune di Sulmona alla pagina 11997, foglio n. 49, mappali 23, 24, 25, 26, 237, 243, 406. Mobili: Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 111.710.312. Attività: Alla data del 31 dicembre 1968, per crediti per rette di spedalità, per un ammontare complessivo di Lire 311.782.163. Passività: Alla data del 31 dicembre 1968, per medicinali, generi alimentari, spese generali, etc. per un ammontare complessivo di L. 488.356.894. Il medico provinciale dell'Aquila, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970 SARAGAT RIPAMONTI - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 11. - CARUSO
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