Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 20/2002

Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti.

Pubblicato: 06/03/2002 In vigore dal: 16/01/2002 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi e le modalità operative del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti istituito dal DPR 20/2002?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 20/2002 disciplina il funzionamento del Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, uno strumento di sostegno destinato ai giornalisti professionisti che si dimettono da imprese editrici in crisi. Il Fondo, gestito dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio, dispone di un budget massimo annuale di 4.389.883,64 euro e riguarda giornalisti dipendenti da quotidiani, periodici e agenzie di stampa a diffusione nazionale con almeno cinque anni di anzianità aziendale. Il decreto prevede tre tipologie di interventi: finanziamenti per progetti individuali di riqualificazione professionale nel settore dei nuovi media (fino a 20 milioni di lire per progetto); indennità per esodo volontario pari a diciotto mensilità per giornalisti in cassa integrazione straordinaria o con requisiti per prepensionamento; contributi fino al 50% dei costi certificati per progetti di ricollocamento esterno, con indennità aggiuntiva di dodici mensilità per chi accetta le nuove opportunità lavorative. Le domande sono accolte in ordine cronologico di presentazione, e il Dipartimento svolge l'istruttoria verificando il possesso dei requisiti e definendo l'importo dei finanziamenti secondo le modalità stabilite per ogni singolo progetto.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 20/2002 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2002, n. 20 ## Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62, istitutivo del Fondo per la mobilita' e riqualificazione professionale dei giornalisti. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto l' articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62 ; Considerata la necessità di emanare le norme regolamentari di attuazione del citato articolo 15 della legge n. 62 del 2001 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 3 dicembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Funzioni del Fondo 1. Il Fondo per la mobilità e riqualificazione professionale dei giornalisti, istituito dall' articolo 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62 , presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, effettua gli interventi di sostegno previsti dalle lettere a), b), e c), del comma 4 del medesimo articolo 15 a favore dei giornalisti professionisti e delle imprese editrici di giornali quotidiani, delle imprese editrici di periodici nonchè delle agenzie di stampa a diffusione nazionale dalle quali essi dipendono, nei limiti di spesa massima autorizzata di 4.389.883,64 euro annui. 2. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso il quale è istituito il Fondo, svolge l'attività istruttoria delle richieste d'intervento presentate dai giornalisti o dalle imprese interessate, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni a suo carico, in riferimento ai progetti individuali e a quelli concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, anche a livello aziendale, emette i conseguenti provvedimenti definendo l'entità dei finanziamenti e delle indennità per i singoli progetti, nonchè i tempi e le modalità di erogazione delle relative somme. I progetti sono accolti in ordine cronologico di presentazione delle domande. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 87 della Costituzione è il seguente: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge di iniziativa del Governo. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.". - Il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato prima dall' art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e poi dall' art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25 , è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) lettera soppressa". - Il testo dell' art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ), è il seguente: "Art. 15 (Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti). - 1. È istituito, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo per la mobilità e la riqualificazione professionale dei giornalisti. Salva l'attuazione della riforma di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 , il predetto Fondo è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato ad effettuare interventi di sostegno a favore dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, da imprese editrici di periodici, nonchè da agenzie di stampa a diffusione nazionale, i quali presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro a seguito dello stato di crisi delle imprese di appartenenza. 3. I giornalisti beneficiari degli interventi di sostegno di cui al comma 2 devono possedere, al momento delle dimissioni, una anzianità aziendale di servizio di almeno cinque anni. 4. Gli interventi di sostegno di cui al presente articolo sono concessi, anche cumulativamente, per: a) progetti individuali dei giornalisti che intendano riqualificare la propria preparazione professionale per indirizzarsi all'attività informativa nel settore dei nuovi mass media. Il finanziamento per ogni progetto è contenuto nei limiti di lire 20 milioni; b) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, diretti a favorire l'esodo volontario dei giornalisti dipendenti collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ovvero in possesso dei requisiti per accedere al prepensionamento ai sensi dell' art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 , come sostituito dall'art. 14 della presente legge. È erogata a ciascun giornalista una indennità pari a diciotto mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza; c) progetti, concordati dalle imprese con il sindacato di categoria, per il collocamento all'esterno, anche al di fuori del settore dell'informazione, dei giornalisti dipendenti. L'intervento di sostegno è contenuto nei limiti del 50 per cento del costo certificato del progetto. È erogata altresì a ciascun giornalista che accetti le nuove occasioni di lavoro proposte nell'ambito del progetto, una indennità pari a dodici mensilità del trattamento tabellare minimo della categoria di appartenenza. 5. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2005, è autorizzata la spesa massima di lire 8,5 miliardi annue.". Nota all'art. 1: - Per l' art. 15 della legge 21 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416 ), vedi le note alle premesse.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 20/2002 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Il DPR 20/2002 è il riferimento normativo per comprendere gli interventi di sostegno ai giornalisti professionisti, la mobilità occupazionale nel settore editoriale e i criteri di accesso al Fondo per la riqualificazione professionale. Consulenti del lavoro e responsabili risorse umane delle imprese editrici lo consultano per gestire esodi volontari, prepensionamenti, cassa integrazione straordinaria e progetti di ricollocamento, nonché per calcolare le indennità dovute secondo il trattamento tabellare minimo della categoria.

Normative correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…

Altre normative del 2002

Credito d'imposta sulle riserve matematiche – spettanza del c.d. recupero ''ulteriore'' i… Interpello AdE 209 Rilevanza del reddito di cittadinanza per l'ammissione al gratuito patrocinio ai sensi de… Interpello AdE 115 Abuso del diritto - Costituzione di una newco seguita dalla cessione a newco delle quote … Interpello AdE 282 Questioni fiscali di interesse delle associazioni e delle società sportive dilettantistic… Circolare 289 Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con … Risoluzione AdE 115 Codice tributo 6740 - Credito d’imposta per l’utilizzo in compensazione, tramite modello … Risoluzione AdE 133/E Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul v… Risoluzione AdE 209 Istanza di interpello - Regione Piemonte - Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla… Risoluzione AdE 23

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig… 205/2025 Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque… 193/2025 Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec… 189/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, … 176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →