Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 195/2004

Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione.

Pubblicato: 04/08/2004 In vigore dal: 17/06/2004 Documento ufficiale

Qual è la funzione del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte di cassazione e come è disciplinato l'accesso ai suoi servizi?

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Il Decreto del Presidente della Repubblica 195/2004 regola il funzionamento del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione, un servizio pubblico di informatica giuridica. Il CED ha il compito di diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica attraverso una banca dati gestita secondo le normative sulla protezione del diritto d'autore e sulla tutela delle banche di dati. Questo decreto rappresenta un regolamento integrativo che completa la disciplina precedente, stabilendo le modalità di accesso e utilizzo del servizio. Il CED si rivolge principalmente ai professionisti del diritto, agli uffici giudiziari e agli operatori del settore legale che necessitano di accedere a informazioni normative e giurisprudenziali aggiornate. In pratica, il decreto disciplina come gli utenti possono accedere ai dati contenuti nel CED, garantendo al contempo il rispetto dei diritti d'autore e la protezione dei dati personali. Il servizio rappresenta uno strumento fondamentale per la trasparenza e l'accessibilità del sistema giuridico italiano, permettendo a magistrati, avvocati e altri operatori legali di consultare decisioni della Corte di cassazione e normativa vigente in modo centralizzato e organizzato.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 195

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 195/2004 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 2004, n. 195 ## Regolamento integrativo della disciplina e dell'accesso relativi al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte suprema di cassazione. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150 ; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 ; Visto il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759 ; Visti i decreti del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224 , 2 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e 28 novembre 1995, n. 594 ; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2003; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 giugno 2003; Ritenuto di non potere condividere il parere del Consiglio di Stato, con riferimento all'inserimento di una norma indicante la compensazione di minori introiti con l'aumento degli abbonamenti, in quanto le caratteristiche dell'intervento normativo ed il contesto del servizio in cui si colloca, non induce ad una previsione di diminuzione delle entrate ma, verosimilmente, un loro aumento, quale effetto di una maggiore visibilità dei servizi del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Centro elettronico di documentazione 1. Il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione, (CED), svolge un servizio pubblico di informatica giuridica, per diffondere la conoscenza della normativa, della giurisprudenza e della dottrina giuridica. 2. I dati inseriti nel CED costituiscono una banca di dati, ai sensi del decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 , e sono soggetti alla disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633 , e successive modificazioni. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 87 della Costituzione : «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «Art. 17 (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Da 2 a 4-bis (omissis).». - La legge 7 giugno 2000, n. 150 , reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni.». - La legge 22 aprile 1941, n. 633 , reca: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.». - Il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 , reca: «Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1981, n. 322 , come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 769 , reca: «Regolamento per la concessione della utenza del servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.». - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 21 maggio 1987, n. 224 , reca: «Norme di esecuzione dell' art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1985, n. 759 , concernente le modalità di accesso al servizio di informatica giuridica del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione ed i parametri relativi.». - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 2 novembre 1990, reca: «Norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali e degli appartenenti alle categorie equiparate del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.». - Il decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 novembre 1995, n. 594 , reca: «Regolamento recante norme relative alla fruizione da parte degli esercenti le professioni legali del servizio di informatica giuridica attraverso i terminali degli uffici giudiziari collegati con il Centro elettronico di documentazione della Corte suprema di cassazione.». Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 6 maggio 1999, n. 169 , vedi note alle premesse. - Per la legge 22 aprile 1941, n. 633 , vedi note alle premesse.

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Il DPR 195/2004 disciplina il Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, un servizio pubblico di informatica giuridica che gestisce banche dati secondo il decreto legislativo 169/1999 sulla tutela giuridica delle banche di dati e la legge 633/1941 sulla protezione del diritto d'autore. Avvocati, magistrati e operatori legali consultano il CED per accedere a normativa, giurisprudenza e dottrina, con modalità di accesso regolate da precedenti decreti ministeriali e dal presente regolamento integrativo.

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