Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di biologo.
Cosa prevede il DPR 195/2001 riguardo al tirocinio per l'esame di Stato di biologo?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 195/2001 abolisce il tirocinio pratico annuale post-lauream che era precedentemente richiesto per l'accesso agli esami di Stato di abilitazione alla professione di biologo. Questa modifica al DPR 980/1982 si applica a partire dalle sessioni d'esame dell'anno 2001. La norma riguarda i laureati in scienze biologiche che intendono esercitare la professione di biologo e devono sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione professionale. Il decreto motiva l'abolizione del tirocinio considerando che il nuovo ordinamento didattico universitario, già in vigore, prevedeva numerose attività pratiche e esercitazioni di laboratorio integrate negli insegnamenti teorici, rendendo il tirocinio post-lauream superfluo. In pratica, i laureati in scienze biologiche possono ora accedere direttamente agli esami di Stato senza dover completare un anno di tirocinio pratico, semplificando il percorso di abilitazione professionale e riducendo i tempi di accesso alla professione.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 195
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 195/2001
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 2001, n. 195
## Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della
Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione del tirocinio ai
fini dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di
biologo.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 , concernente "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"; Vista la legge 24 maggio 1967, n. 396 , recante disposizioni per l'ordinamento della professione di biologo; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di biologo, nonchè il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 24 ottobre 1997; Udito l'Ordine nazionale dei biologi; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 ottobre 2000; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Considerata l'opportunità di abolire il tirocinio post-lauream prescritto dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 , atteso che il nuovo ordinamento didattico, previsto dalla tabella XXV, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1987, n. 334 , e successive modificazioni ed integrazioni, ha affiancato agli insegnamenti teorici numerose attività pratiche con esercitazioni di laboratorio; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 , che prevede che agli esami di Stato per abilitazione all'esercizio della professione di biologo possono essere ammessi i laureati in scienze biologiche che hanno compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream, è abrogato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalle sessioni degli esami di Stato dell'anno 2001. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, Università della ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 350 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amminitrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del Testo unico del1e disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali, della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operata il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 9 maggio 1989, n. 168 , reca: "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica". - La legge 24 maggio 1967, n. 396 , reca: "Ordinamento della professione di biologo". - La legge 8 dicembre 1956, n. 1378 , reca: "Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 , recante: "Approvazione del regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo", è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1983, n. 19. - L' art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: "1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonchè dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;". Nota all'art.1: - Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980 , si veda nelle note alle premesse.
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Il DPR 195/2001 è il riferimento normativo per l'abolizione del tirocinio professionale nel settore biologico e riguarda l'accesso agli esami di Stato di abilitazione. Ordini professionali, università e laureati in scienze biologiche lo consultano per comprendere i requisiti di ammissione all'esame di Stato, l'ordinamento didattico universitario e le modalità di esercizio della professione di biologo secondo la normativa vigente.
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