Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 183/1954

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.

Pubblicato: 17/05/1954 In vigore dal: 02/03/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 183

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 183/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1954, n. 183 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230 ; 30 ottobre 1930, n. 1826 ; 1 ottobre 1931, n. 1441 ; 6 dicembre 1934, n. 2449 ; 1 ottobre 1936, n. 2475 ; 27 ottobre 1937, n. 2620 ; 5 maggio 1939, n. 1165 ; 12 ottobre 1939, n. 1712 ; 26 ottobre 1940, n. 2057 ; 27 aprile 1942, n. 467 ; 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreti del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616 ; 30 ottobre 1950, n. 1127 ; 30 ottobre 1950, n. 1304 ; 30 giugno 1951, n. 957 ; 27 ottobre 1951, n. 1681 ; 23 gennaio 1952, n. 168 ; 26 ottobre 1952, n. 4543 ; 26 ottobre 1952, n. 4557 ; 10 febbraio 1953, n. 376 e 30 luglio 1953, n. 710 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 3 novembre 1952, n. 1787 ; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti "Economia dei trasporti; Economia e finanza delle imprese di assicurazione". L'art. 40 è sostituito dal seguente: "Lo studente non può presentarsi agli esami di "Matematica finanziaria" nè agli esami di "Statistica" se non ha superato l'esame di "Matematica generale"; nè agli esami di "Scienza delle finanze e diritto finanziario", di "Storia economica", di "Politica economica e finanziaria" e di "Economia e politica agraria" se non ha prima superato quelli di "Economia politica"; nè agli esami di "Tecnica bancaria e professionale" e di "Tecnica industriale e commerciale", se prima non ha superato quelli di "Ragioneria generale ed applicata"; nè agli esami di "Diritto commerciale" e di "Diritto del lavoro" se non ha superato gli esami di "Istituzioni di diritto privato" e di "Istituzioni di diritto pubblico". Per gli insegnamenti complementari: non può presentarsi all'esame di "Diritto amministrativo" chi non ha superato l'esame di "Istituzioni di diritto pubblico"; nè all'esame di "Diritto internazionale" chi non ha superato gli esami di "Istituzioni di diritto privato" e di "Istituzioni di diritto pubblico"; nè agli esami di "Economia dei trasporti" e di "Economia e finanza delle imprese di assicurazioni" chi non ha superato gli esami di "Economia politica". Qualsiasi infrazione a queste norme, comunque avvenuta, comporta la nullità dell'esame irregolarmente sostenuto, ancorchè con esito favorevole". Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "Storia dell'Asia anteriore antica". Art. 58. - Agli insegnamenti complementari dei corso di laurea in materie letterarie sono aggiunti i seguenti: "Lingua e civiltà greca; Storia delle tradizioni popolari". L'insegnamento complementare di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti: "Storia della grammatica e della lingua italiana; Storia delle tradizioni popolari". L'insegnamento complementare di "Biologia delle razze umane" è soppresso. Art. 60. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti: "Lingua e letteratura russa; Storia della grammatica e della lingua italiana; Storia delle tradizioni popolari". Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: "Medicina costituzionale ed endocrinologia; Urologia; Reumatologia; Statistica sanitaria; Gerontologia; Anatomia topografica". Art. 1 Art. 129. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie è aggiunto quello di "Disegno (semestrale)". Dopo l'attuale art. 183 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla Scuola di specializzazione in geografia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Art. 184. - Gli aspiranti al diploma di specializzazione in geografia devono frequentare, durante il biennio, quattro materie liberamente scelte tra i corsi costitutivi, e su queste quattro materie sostenere i relativi esami. Devono inoltre frequentare altre quattro materie delle quali almeno due scelte tra quelle complementari, secondo le inclinazioni e le cognizioni dei candidati: Il piano di studi liberamente costituito dall'interessato deve avere l'approvazione del Consiglio della scuola. Art. 185. - È consentita l'iscrizione al secondo anno della Scuola quando siano stati, in precedenza, alla laurea, superati gli esami in quattro delle materie costitutive, compresovi un corso biennale di geografia o geografia economica. Art. 186. - L'esame di diploma, al quale il candidato viene ammesso dopo che abbia superato gli esami speciali, consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento geografico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 marzo 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1954 Atti del Governo, registro n. 83, foglio n. 47. - CARLOMAGNO

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