Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 182/1965
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. 182
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 182/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. 182
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di Diritto regionale. All'art. 124 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla Scuola di perfezionamento in fisica. Scuola di perfezionamento in fisica Art. 1 Art. 125. - Presso la Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università degli studi di Trieste è istituita una Scuola di perfezionamento in fisica. Essa ha lo scopo di preparare i laureati alla ricerca scientifica nel campo della fisica nei suoi diversi indirizzi. Art. 126. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in fisica o in matematica o in materia affine e borsisti del Centro internazionale di fisica teorica della agenzia internazionale per l'energia atomica, che soddisfino ai requisiti fissati anno per anno dal Consiglio direttivo per i diversi indirizzi di studio. Art. 127. - La Scuola ha sede presso l'Università degli studi di Trieste e si avvale delle attrezzature di questa e della locale sezione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. Possono finanziare la Scuola anche enti pubblici o privati. Per il conseguimento del suo scopo la Scuola può avvalersi della collaborazione del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste della Agenzia internazionale per l'energia atomica, secondo accordi che saranno presi dal Consiglio con la Direzione del centro. Art. 128. - La Scuola è retta da un Consiglio composto dal direttore che presiede, e dai professori di ruolo di fisica della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Trieste. Alle adunanze possono essere invitati anche altri professori, di ruolo e incaricati, che vi abbiano insegnamento ufficiale, nonchè il direttore del Centro internazionale di fisica teorica dell'I.A.E.A. di Trieste od un suo rappresentante. Il direttore è eletto dal Consiglio direttivo e nominato con decreto rettorale per la durata di un biennio. Art. 129. - Il Consiglio direttivo determina: a) gli indirizzi di studio della Scuola; b) i programmi dei singoli corsi d'insegnamento e la rispettiva durata; c) il numero e le modalità degli esami richiesti per l'ammissione al secondo anno e per il conseguimento del diploma, secondo i diversi indirizzi di studio; d) per ogni anno accademico il numero, i requisiti e le modalità per l'ammissione degli allievi; e) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione dell'Università in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione e la frequenza ai singoli corsi. Art. 130. - Di uno stesso insegnamento, genericamente indicato in seguito, possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma, in particolare un insegnamento annuale può essere impartito in due corsi semestrali. Art. 131. - La Scuola, alla fine del corso di studi, conferisce, un diploma di perfezionamento in fisica. Per il conseguimento del diploma si richiede una frequenza di due anni, il superamento di tutti gli esami relativi al primo ed al secondo anno del corso di studio prescelto dal candidato e dell'esame di diploma. È in facoltà del Consiglio direttivo di abbreviare il termine di due anni, in casi speciali, tenendo conto dei titoli dei singoli allievi, in particolare per quelli provenienti da altre Scuole di perfezionamento. Art. 132. - L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su di un argomento di ricerca assegnato da uno dei docenti della Scuola, su parere del Consiglio direttivo. Il candidato non riconosciuto idoneo alla prima prova dell'esame di diploma non può ripresentarsi nello stesso anno accademico. Art. 133. - La frequenza ai corsi è obbligatoria. I candidati che non riescono a superare un esame del loro corso di studio alla seconda prova, sono esclusi dalla Scuola. Art. 134. - Gli insegnamenti previsti per la Scuola sono i seguenti: 1) Complementi di analisi matematica; 2) Complementi di fisica teorica; 3) Interazioni forti; 4) Matematica applicata; 5) Particelle elementari; 6) Teoria dei campi; 7) Teoria delle reazioni nucleari; 8) Complementi di struttura della materia; 9) Fisica dei reattori; 10) Macchine acceleratrici; 11) Progettazione e discussione di esperienze dell'alta energia; 12) Tecniche sperimentali di fisica nucleare; 13) Astrofisica; 14) Statica e dinamica dei nuclei. Il Consiglio direttivo determina annualmente quali insegnamenti dovranno essere svolti. A questi si potranno aggiungere, anno per anno, a giudizio del Consiglio, altri corsi monografici, cicli di conferenze e seminari. Il Consiglio stabilisce quali insegnamenti dovranno essere considerati fondamentali e quali complementari per ogni determinato indirizzo di studio. Art. 135. - Le Commissioni di esami sono costituite da insegnanti della Scuola secondo le vigenti norme degli esami universitari. Gli esami saranno svolti in due sessioni estiva e autunnale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 febbraio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 129. - VILLA
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