Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1806/1951

Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 30/04/1952 In vigore dal: 27/10/1951 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1806/1951 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1806 ## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2229 ; 30 ottobre 1930, n. 1931 ; 22 ottobre 1931, n. 1463 ; 27 ottobre 1932, n. 2079 ; 27 dicembre 1934, n. 2435 ; 1 ottobre 1936, n. 2472 ; 20 aprile 1939, n. 1068 ; 2 ottobre 1940, n. 1470 e 24 novembre 1941, n. 1443; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 novembre 1947, n. 1702 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1161 ; 31 ottobre 1950, n. 1278 e 19 giugno 1951, n. 1093 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e così ulteriormente modificato: Attuale art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di: "storia della letteratura latina medioevale". Dopo l'art. 50, vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in genetica, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in genetica. Art. 51. - La Scuola di perfezionamento in genetica ha lo scopo di orientare e guidare verso l'attività scientifica nel campo della genetica i giovani biologi, naturalisti, agrari, medici e veterinari preparandoli a portare nell'insegnamento, nella ricerca e nell'esercizio professionale i metodi, i concetti, le conoscenze della genetica moderna. Art. 52. - La durata del corso è di anni due. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1) Genetica; 2) Genetica applicata alla zootecnica; 3) Genetica applicata alla fitotecnica; 4) Eredità nell'uomo; 5) Citogenetica; 6) Fisiogenetica; 7) Genetica dei microorganismi; 8) Genetica di popolazioni; 9) Genetica evolutiva; 10) Biologia generale; 11) Antropologia; 12) Zoologia; 13) Botanica; 14) Statistica. Questi corsi avranno, ove l'indole della materia lo permetta, carattere essenzialmente dimostrativo. A integrare il corso potranno essere tenute conferenze su argomenti speciali. Art. 53. - Alla Scuola di perfezionamento in genetica sono ammessi: 1) i laureati in scienze biologiche; 2) i laureati in scienze naturali; 3) i laureati in scienze agrarie e scienze forestali; 4) i laureati in medicina e chirurgia; 5) i laureati in medicina veterinaria. Il Consiglio della scuola fissa volta per volta e per ciascun aspirante gli insegnamenti da seguire e gli esami o gruppi di esami da sostenere a seconda dei corsi già seguiti negli studi per la laurea. È obbligatorio durante i due anni del corso l'internato nel centro di genetica e nell'Istituto di genetica. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una Commissione di cinque membri nominati dal preside della Facoltà e consiste nella discussione su una dissertazione scritta, originale, di carattere sperimentale. Art. 54. - Le tasse e le sopratasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono le stesse che la legge stabilisce per gli studenti della Facoltà di scienze. La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche è fissata anno per anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 ottobre 1951 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1952 Atti del Governo, registro n. 51, foglio n. 70. - FRASCA

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