Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1801/1960

Approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 12 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona della ex villa Lancellotti, compresa tra le vie Salaria e Lario.

Pubblicato: 09/02/1961 In vigore dal: 07/12/1960 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1801

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1801/1960 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1801 ## Approvazione della variante quater al piano particolareggiato n. 12 di esecuzione del piano regolatore di Roma, per la zona della ex villa Lancellotti, compresa tra le vie Salaria e Lario. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981 , n. 355 , che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987 , convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936, n. 1210 , contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465 , convertito nella legge 16 giugno 1935, n. 1074 , nonchè il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223 , convertito nella, legge 19 gennaio 1939, n. 401 e la legge 29 maggio 1939, n. 913 ; Vista la domanda con la quale il sindaco di Roma in base a delibera consiliare 25 luglio 1957, n. 1744, approvata dal Ministro dell'interno ha chiesto l'approvazione di un progetto di variante quater al piano particolareggiato n. 12, di esecuzione della zona ex villa Lancellotti, compresa tra le vie Salaria e Lario; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, è stata presentata nei termini una opposizione a firma Guglielmo Negroni ed altri; Ritenuto che il comune di Roma ha controdedotto all'opposizione presentata; Ritenuto che la proposta variante prevede; 1) il cambiamento di destinazione da villini comuni a palazzine nella zona in angolo tra via Salaria e via Taro, con il vincolo di rispettare lungo tali vie la distanza di m. 4 dal fronte stradale; 2) la destinazione a villini comuni, con particolari limitazioni, della zona attigua alla precedente; Considerato che con tale variante viene definita la situazione edilizia della zona, regolarizzando altresì l'attuale stato di fatto; Considerato, inoltre, che dal punto di vista tecnico, nulla osta a che la sistemazione definitiva della zona venga ad assumere l'aspetto previsto dalla variante in questione, al quale, si ravvisa, pertanto, giustificata ed ammissibile; Considerato che l'opposizione Guglielmo Negroni ed altri, la quale eccepisce difetto di procedura e violazione di legge, deve essere respinta per i motivi esposti nelle controdeduzioni comunali; Considerato che l'attuazione della variante di che trattasi non comporta alcun onere di spesa a carico del comune di Roma, in quanto non sono previste nè esecuzioni di opere pubbliche nè espropriazioni; Che in conseguenza di quanto sopra non è necessario il piano finanziario previsto dall'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; Che, per l'attuazione della presente variante, si ritiene opportuno fissare il termine di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto; Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 ; Visti i voti n. 683 e n. 691 emessi dalla Commissione per il piano regolatore di Roma rispettivamente, nelle adunanze del 28 gennaio 1958 e del 5 febbraio 1959; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Respinta l'opposizione a firma Guglielmo Negroni ed altri, è approvata la variante quater al piano particolareggiato n. 12, di esecuzione della zona dell'ex villa Lancellotti tra le vie Salaria e Lario. Il progetto sarà, vistato dal Ministro per i lavori pubblici in due planimetrie in scala 1: 1000 e 1: 5000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà da espropriare e nella nota n. 47706 contenente le controdeduzioni comunali all'opposizione presentata. Per l'attuazione della variante di cui sopra è fissato il termine di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 dicembre 1960 GRONCHI FANFANI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1961 Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 17. - VILLA

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