Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1797/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona.

Pubblicato: 01/06/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1797/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1797 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova, Imperia, La Spezia, Savona. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico 3 normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 26 luglio 1956, per gli operai dipendenti dalle aziende di panificazione; Visti, per la provincia di Genova: - il contratto collettivo 6 agosto 1948, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri; - il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G.I.L., la Federazione Provinciale Lavoratori Alimentaristi - C.I.S.L. -; cui ha aderito, in data 19 ottobre 1960, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.G I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.; Visti, per la provincia di La Spezia: - il contratto collettivo 15 novembre 1950, stipulato tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo 9 gennaio 1959, stipulate tra il Sindacato Provinciale Panificatori e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Alimentari - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Panettieri - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Savona: - l'accordo collettivo 27 giugno 1956, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Provinciale Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Prodotti Industrie Alimentari - C.I.S.L. -; - il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale Panificatori e la Lega Lavoranti Panettieri C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Unione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 12 della provincia di Genova, in data 7 maggio 1960, n. 15 della provincia di Imperia, in data 14 novembre 1960, n. 22 della provincia di La Spezia, in data 28 settembre 1960, n. 6 della provincia di Savona, in data 30 luglio 1960, dei contratti e degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della, previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, relativamente ai lavoranti panettieri: - per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 6 agosto 1945, il contratto collettivo integrativo 11 agosto 1959; - per la provincia di Imperia, il contratto collettivo integrativo 25 settembre 1959; - per la provincia di La Spezia, il contratto collettivo integrativo 15 novembre 1950, l'accordo collettivo 9 gennaio 1959; - per la provincia di Savona, l'accordo collettivo 27 giugno 1956, il contratto collettivo integrativo 1 luglio 1958; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi collettivi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoranti panettieri dipendenti dalle imprese di panificazione delle province di Genova Imperia, La Spezia, Savona. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1962 Atti del Governo, registro n. 146, foglio n. 2. - VILLA

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