Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1796/1963

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 19/12/1963 In vigore dal: 14/10/1963 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1796

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1796/1963 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1963, n. 1796 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 , e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1817 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 175. - All'elenco delle Scuole di perfezionamento e di specializzazione dipendenti dalla Facoltà di Lettere e filosofia è aggiunta la seguente: Scuola di perfezionamento in Archeologia. Art. 191, relativo alla Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte, è modificato nel senso che l'insegnamento di "Archeologia e storia dell'Arte greca e romana" passa dall'elenco delle materie fondamentali in quello delle materie integrative. Art. 192, relativo alle norme della suddetta Scuola in Storia dell'arte, è modificato nel senso che il settimo capoverso: "Per i perfezionandi in Archeologia e Storia dell'arte greca e romana le materie integrative saranno stabilite per ciascun candidato anche al di fuori delle discipline della Scuola" è soppresso. Dopo l'art. 194 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Archeologia. Scuola di perfezionamento in Archeologia Art. 195. - La Scuola raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti: Materie fondamentali: Paletnologia; Archeologia e storia dell'arte greca; Archeologia e storia dell'arte romana; Materie integrative: Antropologia: Antichità greche e romane; Archeologia cristiana; Epigrafia greca; Epigrafia romana; Etnologia; Etruscologia e antichità italiche; Geografia; Geologia; Numismatica; Paleontologia; Storia delle religioni; Topografia di Roma e dell'Italia antica; Topografia antica. Sono ammessi alla Scuola i laureati in Lettere e filosofia, i laureati in Architettura e Ingegneria civile (purchè in possesso del diploma di maturità classica). Art. 196. - La Scuola ha durata di tre anni. Nei primi due gli iscritti alla Scuola debbono partecipare come allievi interni dell'Istituto di Archeologia alle esercitazioni di Seminario archeologico e a tutte le attività dell'Istituto stesso. Inoltre al principio rispettivamente del 1° e del 2° anno dovranno scegliere, d'accordo con il direttore della Scuola, un tema in uno dei campi contemplati dalle discipline costitutive, da trattare in forma di tesi scritta e che servirà di base d'esame al termine del corrispondente anno di corso. Questo esame, oltre che nella discussione della tesi, consisterà nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato. La tesi del secondo anno può avere carattere preliminare per la tesi di diploma. Nel terzo anno gli iscritti dovranno attendere particolarmente alla preparazione della tesi finale che comporterà per lo più la necessità di viaggi e ricerche fuori sede: perciò, agli effetti amministrativi non sarà considerato anno di frequenza. La tesi finale dovrà essere a stampa o almeno essere pronta per la stampa. Durante il triennio l'iscritto alla Scuola dovrà compiere un tirocinio di almeno due mesi, anche non consecutivi, presso un Museo italiano o straniero, e un tirocinio di scavo di almeno due mesi anche non consecutivi, presso una sopraintendenza o scuola o missione italiana o straniera. Il Consiglio della Scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma, quando riconosca la esplicita e speciale maturità del perfezionamento. I laureati che abbiano frequentato in tutto o in parte le scuole di perfezionamento in Archeologia ritenute equipollenti dal Consiglio della Scuola, possono essere ammessi al 2° e al 3° corso con un piano di studio stabilito di volta in volta dal Consiglio stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 ottobre 1963 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1963 Atti del Governo, registro n. 178, foglio n. 69. - VILLA

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