Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1745/1961
Norme sul trattamento economico e formativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane della provincia di Asti.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1745
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1745/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1745
## Norme sul trattamento economico e formativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese artigiane della provincia di Asti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti, per la provincia di Asti: l'accordo collettivo 24 giugno 1946, per i dipendenti dalle sartorie artigiane, stipulato tra l'Unione Artigiani, l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro; l'accordo collettivo 10 gennaio 1947 per i minimi di paga oraria da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani, l'Unione Artigiani e la Camera del Lavoro, la Sezione Provinciale della Federazione italiana Operai Meccanici; l'accordo collettivo 27 ottobre 1949, per l'adeguamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale dei Liberi Sindacati, la Camera Sindacale Provinciale della Federazione italiana Lavoratori; l'accordo collettivo 10 febbraio 1950, per l'adeguamento salariale e la gratifica natalizia per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 27 ottobre 1949; l'accordo collettivo 22 giugno 1951, per l'indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale Sindacale; l'accordo collettivo 30 settembre 1953, per la retribuzione degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Provinciale Liberi Sindacati, il Sindacato Provinciale della Unione italiana Lavoratori; l'accordo collettivo 6; agosto 1958; per l'indennità, di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale dell'Unione italiana Lavoratori; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 11 della provincia di Asti, in data 20 settembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività artigiane per le quali sono stati stipulati, per la provincia di Asti: l'accordo collettivo 24 giugno 1946, relativo ai lavoratori dipendenti dalle sartorie artigiane; l'accordo collettivo 10 gennaio 1947, relativo ai minimi di paga oraria da corrispondere ai lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; l'accordo collettivo 27 ottobre 1949, relativo all'adeguamento salariale per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; l'accordo collettivo 10 febbraio 1950, relativo all'adeguamento salariale e alla gratifica natalizia per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento; l'accordo collettivo 22 giugno 1951, relativo all'indennità di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane dell'abbigliamento; l'accordo collettivo 30 settembre 1953, relativo alla retribuzione degli apprendisti dipendenti dalle aziende artigiane; l'accordo collettivo 6 agosto 1958, relativo all'indennità, di contingenza per i lavoratori dipendenti dalle aziende artigiane; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili, per quanto riguarda le attività per le quali sono stati stipulati appositi contratti collettivi nazionali, con quelle concernenti la relativa disciplina nazionale. I minimi del trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui ai primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane, della provincia di Asti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addi 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 98. - VILLA
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