Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1723/1961
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del comune di Messina.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1723
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1723/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1723
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del
comune di Messina.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora e affini; Visti, per il Comune di Messina: - l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1953, per i lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - l'Unione provinciale degli artigiani - Confederazione nazionale dell'artigianato, e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri, Parrucchieri ed Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri. Parrucchieri ed Affini - C.I.S.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1951, per i lavoranti barbieri, stipulato tra le medesime parti di cui al predetta accordo 9 febbraio 1953; - l'accordo collettivo integrativo 9 luglio 1956, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - la Unione Provinciale degli Artigiani - Confederazione nazionale dell'artigianato, e il Sindacato Barbieri - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 3 febbraio 1958, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - la Unione Provinciale degli Artigiani - Confederazione nazionale dell'artigianato - e il Sindacato Barbieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Barbieri C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo collettivo 6 aprile 1959, per i lavoranti barbieri che partecipano ai turno del lunedi, stipulato tra l'Associazione degli Artigiani - Confederazione generale dell'artigianato - e la Lega Lavoranti Barbieri - C.G.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4, n. 2 e n. 8, della provincia di Messina, in data 1 agosto 1960, 2 maggio 1910, 30 settembre 1960, degli accordi sopra indicati depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati, per il comune di Messina, l'accordo collettivo integrativo 9 febbraio 1953, relativo ai lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, l'accordo collettivo integrativo 31 maggio 1954, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo integrativo 9 luglio 1956, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo integrativo 3 febbraio 1958, relativo ai lavoranti barbieri, l'accordo collettivo 6 aprile 1959, relativo ai lavoranti barbieri che partecipano al turno del lunedi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi di cui al primo comma, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini del comune di Messina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 76. - VILLA
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