Cosa autorizza il DPR 172/1986 all'Unione italiana dei ciechi e quali sono le caratteristiche dell'eredità accettata?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente della Repubblica 172/1986 autorizza l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un'eredità disposta per testamento olografo dalla signora Angela Chierici in data 10 febbraio 1978. L'accettazione avviene con beneficio d'inventario, una modalità che protegge l'ente beneficiario limitando la responsabilità al valore effettivo dei beni ereditati, senza esporre il patrimonio proprio a eventuali debiti del defunto. L'eredità consiste in un deposito amministrato di cartelle fondiarie e un libretto nominativo presso il Banco di San Paolo di Torino, per un valore complessivo di 4.605.090 lire al momento della valutazione. Il testamento è stato regolarmente pubblicato e registrato presso l'ufficio notarile di Chieri (Torino) nel febbraio 1979, garantendo la legittimità della disposizione testamentaria. L'autorizzazione presidenziale era necessaria perché gli enti pubblici e le organizzazioni non lucrative, come l'Unione italiana dei ciechi, richiedono un atto formale della pubblica amministrazione per accettare eredità, al fine di garantire la corretta destinazione dei beni al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 172
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 172/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1986, n. 172
## Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, in Roma, ad accettare
una eredita'.
Art. 1 N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1986, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana ciechi, in Roma, viene autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in un deposito amministrato di cartelle fondiarie ed in un libretto nominativo n. 14/14539 presso la succursale n. 16 del Banco di San Paolo di Torino per un valore totale di L. 4.605.090, disposta dalla sig.ra Chierici Angela con testamento olografo 10 febbraio 1978, pubblicato in data 1 febbraio 1979, n. 40621 di repertorio e n. 1566 di raccolta, a rogito dott. Giuseppe Tomaselli, notaio in Chieri (Torino), registrato a Chieri in data 12 febbraio 1979 al n. 196. Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1986 Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 45
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Questo decreto riguarda l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario da parte di un ente non lucrativo, istituto rilevante per la pianificazione successoria e le donazioni a favore di organizzazioni di utilità sociale. Commercialisti e consulenti patrimoniali consultano questa tipologia di decreti per comprendere le modalità di trasferimento di beni a enti caritatevoli, le implicazioni fiscali delle eredità destinate a organizzazioni riconosciute e i vincoli procedurali per l'accettazione di lasciti testamentari.
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