Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1717/1961

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei delle province di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio.

Pubblicato: 19/05/1962 In vigore dal: 26/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1717

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1717/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1961, n. 1717 ## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attivita' di escavazione e lavorazione di materiali lapidei delle province di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; Visto, per la provincia di Bergamo: il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1955, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l' Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Brescia: il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, stipulato tra il Sindacato Marmi e la Federazione Provinciale Lavoratori Industrie Estrattive, il Libero Sindacato lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione italiana del lavoro: l'accordo collettivo 25 giugno 1956, stipulato tra il Sindacato Industrie Marmi e Pietre e il Libero Sindacato Lavoratori industrie Estrattive, il Sindacato lavoratori Industrie Estrattive, l'Unione italiana Lavoratori Miniere e Cave; Visto, per la provincia di Milano: il contratto collettivo integrativo 25 febbraio 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industriali del Marino Pietre e Affini e il Sindacato Marmisti - C.G.I.L. -, il Sindacato Marmisti - U.I.L. -, il Sindacato Marmisti - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Sondrio: l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1954, stipulato tra il Sindacato Marmi e Pietre dell'Unione Industriali Valtellinesi e l'Unione Sindacale Provinciale la Camera Confederale del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 2 della provincia di Brescia, in data 23 marzo 1960, n. 2 della provincia di Milano, in data 19 aprile 1960, n. 2 dalla provincia di Sondrio, in data 16 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 11 luglio 1955, relativi agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di materiali lapidei; - per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 4 maggio 1955, relativo agli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo 25 giugno 1956, sulla disciplina del rapporto di apprendistato nelle aziende esercenti l'attività di marmi e pietre; - per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 25 febbraio 1955, relativo alla classificazione dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti la produzione dei materiali lapidei; - per la provincia, di Sondrio, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1954, relativo ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina, nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle province di Bergamo, Brescia, Milano e Sondrio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 86. - VILLA

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