Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, in comune di Gravina (Bari).
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1656
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1656/1951
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1951, n. 1656
## Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione
e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale
per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di
Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, in comune di
Gravina (Bari).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77, comma primo , ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 ; In virtù della delegazione concessa dagli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951, n. 67; Visto il piano particolareggiato di espropriazione n. 21 compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Pomarici-Santomasi Michela di Michele, in De Gemmis, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari); Considerato che la ditta predetta ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per escludere dall'esproprio i terreni ivi indicati; Considerato che sulla base degli accertamenti compiuti ai sensi dell' art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 811 , dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, non ricorrono gli estremi previsti dal citato art. 10, nel comma primo ed alle lettere c) e d) per escludere dall'espropriazione i terreni indicati nell'istanza sopra menzionata; Considerato che la sunnominata ditta ha presentato istanza, ai sensi dell' art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione; Considerato che l'Ente suddetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Udito il parere, in data 25 ottobre 1951, della Commissione parlamentare, nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 È approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Pomarici-Santomasi Michela, fu Michele, in De Gemmis, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), della superficie di Ha. 345.03.69 descritti degli allegati 1 e 2 al presente decreto.
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