Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1654/1960
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli stadi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1654
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1654/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1654
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli stadi di Bologna.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvata con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 , e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità, di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze matematiche sono aggiunti quelli di: "Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici"; "Cibernetica"; "Teoria delle informazioni". Art. 83. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica sono aggiunti quelli di: "Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici"; "Cibernetica"; "Teoria delle informazioni". Art. 84. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Matematica e fisica sono aggiunti quelli di: "Teoria ed applicazioni delle macchine calcolatrici"; "Cibernetica"; "Teoria delle informazioni". Art. 88. - L'insegnamento complementare di "Geologia sedimentaria" nel corso di laurea in Scienze geologiche, muta denominazione in "Micropaleontologia". Art. 92. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica industriale sono aggiunti quelli di: "Strutturistica chimica"; "Spettroscopia applicata"; "Radiochimica"; "Chimica fisica tecnica"; "Spettrochimica"; "Metallurgia dei materiali nucleari"; "Petrolchimica e tecnologia dei prodotti petroliferi"; "Chimica e tecnologia delle macromolecole"; "Tecnologia del freddo e della conservazione degli alimenti"; "Chimica merceologica e analisi merceologica"; "Diritto industriale". Il comma settimo è abrogato e sostituito dal seguente: "Il corso di "Chimica fisica" è biennale e viene dettato in due anni, ove la prima parte è propedeutica per la seconda: tale corso biennale comporta due esami distinti e separati e potrà essere dettato anche da due diversi docenti". Il comma ottavo è abrogato e sostituito dai seguenti: "Il corso di "Chimica industriale" è biennale e viene dettato in due anni: la prima parte comprende la "chimica industriale inorganica" e la seconda la "chimica industriale organica". L'insegnamento di queste due parti, che sono da considerare comunque separate e a sè stanti a tutti gli effetti, potrà essere affidato a due diversi docenti: l'esame della materia comporta quindi due esami separati. I corsi di "esercitazioni di chimica industriale" e di "esercitazioni di chimica fisica" sono biennali e si compongono di una prima e seconda parte, ciascuna delle quali è annuale e comporta esame distinto; tali parti prima, e seconda sono quindi indipendenti e separate l'una dall'altra a tutti gli effetti". "Il corso di "impianti chimici" biennale viene dettato in due corsi distinti e separati e comprendenti anche due esami distinti e separati; la prima parte è da ritenersi propedeutica rispetto alla seconda. Le due parti del corso potranno essere affidate a docenti diversi". Dopo l'art. 250, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi all'istituzione di una Scuola di specializzazione in frutticoltura industriale, annessa alla Facoltà di agraria. Scuola di specializzazione in frutticoltura industriale Art. 251. - Presso la Facoltà di agraria dell'Università di Bologna è istituita una "Scuola di specializzazione in frutticoltura industriale", della durata di due anni. Art. 252. - Scopo della "Scuola" è di impartire ai laureati in scienze agrarie le cognizioni necessarie affinchè possono espletare una attività qualificata e specializzata nel campo della frutticoltura. La Scuola conferirà a tal fine il diploma di "Specialista in frutticoltura" ai sensi dell'art. 147 del presente statuto. Art. 253. - Direttore della Scuola è il titolare della cattedra di Coltivazioni arboree. Egli presiede il Consiglio della Scuola, costituito a norma dell'art. 137, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della Facoltà di agraria di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del Consiglio da lui presieduto. Art. 254. - Per il conseguimento del titolo di "Specialista in frutticoltura", è obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni, conferenze, colloqui, visite ad aziende vivaistiche e frutticole, ecc. Nel secondo anno è obbligatorio l'internato presso l'istituto di coltivazioni arboree. Art. 255. - Alla Scuola possono iscriversi coloro che siano in possesso della laurea in Scienze agrarie conseguita in una Università italiana. Nel caso in cui pervengano domande di iscrizione alla Scuola in numero superiore a quello fissato dalla Facoltà in conformità di quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 138, il Consiglio della scuola provvederà a stabilire una graduatoria degli aspiranti tenendo conto dei titoli che comprovino nell'aspirante una particolare disposizione agli studi biologici; dei voti riportati, durante il corso di laurea, negli esami di Coltivazioni arboree, Viticoltura, Frutticoltura industriale, Agrumicoltura, Olivicoltura, Entomologia e Patologia vegetale, nonchè delle eventuali trattazioni delle materie predette in tesi ed altre pubblicazioni. Art. 256. - Gli insegnamenti possono non avere il carattere cattedratico ad essere svolti in quella diversa forma che è consentita dall'indole di ciascuna disciplina. Art. 257. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti: 1) Frutticoltura generale; 2) Fisiologia vegetale; 3) Biochimica vegetale; 4) Entomologia applicata; 5) Patologia vegetale applicata; 6) Frutticoltura speciale; 7) Chimica degli antiparassitari, loro preparazione e loro applicazione; 8) Tecnica di conservazione dei prodotti frutticoli; 9) Tecnica, di mercato dei prodotti frutticoli. Art. 258. - I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati per incarico, anno per anno, dal Consiglio di Facoltà su proposta del direttore della Scuola. Art. 259. - Alla fine del primo anno si sostengono i seguenti esami di profitto: 1) Frutticoltura generale; 2) Fisiologia vegetale; 3) Biochimica vegetale; 4) Chimica degli antiparassitari, loro preparazione e loro applicazione. Alla fine del secondo anno si sostengono i seguenti esami: 1) Frutticoltura speciale; 2) Entomologia applicata; 3) Patologia vegetale applicata; 4) Tecnica di conservazione dei prodotti frutticoli; 5) Tecnica di mercato dei prodotti frutticoli. L'esame di diploma sarà costituito dalla discussione di una tesi di specializzazione e da un colloquio sostenuto dall'allievo con l'intero Collegio dei professori insegnanti nella Scuola di specializzazione. Art. 260. - Le tasse e soprattasse da pagarsi dagli iscritti alla Scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla Facoltà di agraria. Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito anno per anno dal Consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il Consiglio di Facoltà ed il Senato accademico. Art. 261. - Al finanziamento dei corsi viene provveduto oltre che con gli introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi da parte dei Ministeri, di altri Enti o di privati che intendano cooperare all'attuazione dei fini che la Scuola si propone di conseguire. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1961 Atti del Governo, registro n. 133, foglio n. 46. - VILLA
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