Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1642/1961

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani.

Pubblicato: 14/03/1962 In vigore dal: 11/12/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1642

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1642/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 1961, n. 1642 ## Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa e Trapani. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai addetti alla industrie edilizia ed affini; Visti per la provincia di Catania: - l'accordo collettivo 23 dicembre 1957, stipulato tra la Categoria Costruttori Edili della Provincia di Catania dell'Associazione Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno Edili Affini - C.G.I.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. - l'Unione italiana del Lavoro; - il contratto collettivo di lavoro 25 agosto 1953 stipulato tra la Sezione Costruttivi Edili dell'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Edilizia - F.I.L.D.E. -, il Sindacato Lavoratori Edili - C.I.S.N.A.L. -; - l'accordo 21 agosto 1953 per la costituzione della Commissione Paritetica di Conciliazione, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto contratto collettivo di lavoro 25 agosto 1953 ed allo stesso allegato; - l'accordo (collettivo 29 gennaio 1957, relativo alla percentuale per ferie gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, stipulato tra la Categoria degli Industriali Costruttori Edili dell'Associazione Industriali e la Federazione italiana Lavoratori Legno, Edilizia e Affini - C.G.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori Costruzioni Affini - C.I.S.L. -; al quale ha aderito la C.I.S.N.A.L.; - l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo alla scomposizione della percentuale del 21,50% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Provinciale del Lavoro C.I.S.N.A.L. - l'Unione italiana Lavoratori; - l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo all'accantonamento in banca della percentuale del 21,50 per cento per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, stipulato tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione degli Industriali e la Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Confederazione Generale italiana del Lavoro, l'Unione italiano dal Lavoro, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visto, per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo di lavoro 30 settembre 1959, e relativa tabella, stipulato tra gli imprenditori di Lavori Pubblici e Privati dell'Associazione Industriali della Provincia di Palermo e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A.; - il Sindacato italiano Lavoratori Appalti Ferroviari - S.F.I -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini - Fe.N.E.A.L. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. -, nonchè tra gli imprenditori di Lavori Pubblici e Privati dell'Associazione Industriali della Provincia di Palermo e la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; Visti, per la provincia di Siracusa: - l'accordo collettivo 8 novembre 1957, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori Legno, Edili ed Affini - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Provinciale Edili e Affini - Fe.N.E.A. -, la Federazione Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - F.I.L.C.A. -; - l'accordo collettivo provinciale 26 febbraio 1959, e relativo Statuto della Cassa Edile Siracusana di Mutualità e di Assistenza, stipulato tra il Collegio Provinciale dei Costruttori Edili e la Federazione Provinciale - F.I.L.C.A. - la Federazione Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Provinciale - Fe.N.E.A.L.; Visto, per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo di lavoro 28 settembre 1959, stipulato tra gli Imprenditori di Lavori Pubblici e Privati dell'Associazione degli industriali della Provincia di Trapani e la Federazione Provinciale - F.I.L.L.E.A. -, la Federazione Provinciale - F.I.L.C.A. -, la Federazione Provinciale - Fe.N.E.A.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Catania, in data 21 maggio 1960, n. 2 della provincia di Palermo, in data 15 aprile 1960, n. 6 e n. 5 della provincia di Siracusa, in data 21 agosto e 30 giugno 1960, n. 1 della provincia di Trapani, in data 18 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico I rapporti di lavoro, costituiti per le attività edili ed affini per le quali sono stati stipulati, relativamente agli operai: - per la provincia di Catania, l'accordo collettivo 23 dicembre 1967, il contratto collettivo 25 agosto 1953, l'accordo collettivo 31 agosto 1953, relativo alla Commissione Paritetica di Conciliazione, l'accordo collettivo 29 gennaio 1957, relativo alla percentuale per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, l'accordo collettivo 1 ottobre 1959, relativo fila scomposizione della percentuale del 21,50% per ferie, gratifica natalizia, festività nazionali e infrasettimanali, l'accordo collettivo 2 ottobre 1959, relativo all'accantonamento in banca della predetta percentuale; - per la provincia di Palermo, l'accordo collettivo 30 settembre 1959; - per la provincia di Siracusa, l'accordo collettivo S novembre 1957, l'accordo collettivo 26 febbraio 1959 e relativo Statuto della Cassa Edile Siracusana di Mutualilità e di Assistenza; - per la provincia di Trapani, l'accordo collettivo 28 settembre 1959; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese edili ed affini delle province di Catania, Palermo, Siracusa o Trapani. (1) (2) (3) ((4)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 dicembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1962 Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 155. - VILLA --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 18 marzo-2 aprile 1964, n. 31 (in G.U. 1a s.s. 11/04/1964 n. 91) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , per la parte in cui rende obbligatorio erga omnes la clausola 9 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale, con sentenza 23 ottobre-12 novembre 1964, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 14/11/1964 n. 282) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , per la parte in cui dichiara obbligatorie erga omnes le clausole 9 e 13 dell'accordo di lavoro del 30 settembre 1959 per la Provincia di Palermo, in relazione all' art. 1 della legge 14 luglio 1959, n. 741 , per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione." --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-9 giugno 1965, n. 43 (in G.U. 1a s.s. 19/06/1965 n. 151) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , per la parte in cui rende obbligatoria erga omnes la clausola 10 dell'accordo integrativo provinciale di lavoro 30 settembre 1959 per gli operai addetti alle industrie edilizia ed affini della Provincia di Palermo." --------------- AGGIORNAMENTO (4) La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 11 maggio 1971, n. 101 (in G.U. 1a s.s. 12/05/1971 n. 119) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico del d.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642 , nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957 per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959."

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