Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 162/1999

((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori)).

Pubblicato: 10/06/1999 In vigore dal: 30/04/1999 Documento ufficiale

Quali ascensori sono soggetti al DPR 162/1999 e quali ne sono esclusi?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 162/1999 è il regolamento italiano che attua la direttiva europea 2014/33/UE sulla sicurezza degli ascensori. Si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici destinati al trasporto di persone, di persone e cose, oppure solo di cose (se il carico è accessibile e dotato di comandi interni). La normativa riguarda proprietari di edifici, gestori di impianti, installatori e manutentori che devono garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza. In pratica, prevede obblighi di conformità tecnica, manutenzione periodica e verifiche di sicurezza per tutti gli ascensori civili ordinari. Tuttavia, il regolamento esclude espressamente numerose categorie: ascensori da cantiere, impianti a fune e funicolari, ascensori militari, apparecchi in miniere, scale mobili, marciapiedi mobili, e ascensori con velocità inferiore a 0,15 m/s. Sono esclusi anche gli apparecchi collegati a macchine per accesso ai posti di lavoro e quelli installati su mezzi di trasporto.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 162/1999 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 ## <em><strong>((Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonche' per l'esercizio degli ascensori))</strong></em>. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 ; Vista la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Visto l' articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 , allegato 1, n. 7, e successive modificazioni; Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497 ; Visto l' articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390 , convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 ; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 ; Visto l' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998; Sentita la conferenza unificata ai sensi dell' articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ; Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 9 aprile 1999; Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della sanit&agrave; e del lavoro e della previdenza sociale; Emana il seguente regolamento: Art. 1 (( (Ambito di applicazione).)) (( 1. Il presente regolamento, quando non diversamente specificato, si applica agli ascensori in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto: a) di persone; b) di persone e cose; c) soltanto di cose, se il supporto del carico &egrave; accessibile, ossia se una persona pu&ograve; entrarvi senza difficolt&agrave;, ed &egrave; munito di comandi situati all'interno del supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico. 2. Il presente regolamento si applica inoltre ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III utilizzati negli ascensori di cui al comma 1. 3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento: a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocit&agrave; di spostamento non supera 0,15 m/s; b) gli ascensori da cantiere; c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell'ordine; e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; l) i treni a cremagliera; m) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 4. Se per un ascensore o per un componente di sicurezza per ascensori i rischi di cui al presente regolamento sono previsti, in tutto o in parte, da una normativa specifica dell'Unione o dalle relative norme nazionali di attuazione, il presente regolamento non si applica o cessa di applicarsi a questi ascensori o componenti di sicurezza per ascensori e a questi rischi non appena diventa applicabile tale normativa specifica dell'Unione o le relative norme nazionali di attuazione.

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