Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1559/1962

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.

Pubblicato: 15/11/1962 In vigore dal: 17/09/1962 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1559

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1559/1962 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 1962, n. 1559 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 11 ottobre 1926, n. 2278 , modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di: Diritto fallimentare; Diritto internazionale privato. Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Legislazione sociale". Art. 40. - È modificato nel senso che "l'Istituto per la riforma sociale" cambia denominazione in quella di "Istituto di diritto del lavoro e di politica sociale". Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia e aggiunto quello di "Citopatologia". Art. 67. - Agli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Istituto di Psichiatria; Istituto di Neurochirurgia; Istituto di Microbiologia; Istituto di Medicina del lavoro; Art. 74. - Agli Istituti scientifici annessi alla Facoltà, di scienze matematiche fisiche e naturali sono aggiunti i seguenti: Istituto di biologia generale; Istituto di algebra. mentre viene soppressa la "Scuola di disegno". Art. 91, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche. - L'ultimo comma è soppresso e sostituito dal seguente: "Gli studenti possono seguire i corsi di laboratorio biennale ed annuale negli Istituti di botanica, di fisiologia, di zoologia ed anatomia comparata, di anatomia umana, di patologia generale, di antropologia, di paleontologia, di igiene e di chimica biologica". Art. 1 Art. 122. - Nel corso di laurea in Ingegneria civile - Sezione trasporti (IV), è aggiunto il seguente gruppo di materie a scelta dello studente: Gruppo III: Tecnica urbanistica; Tecnica della circolazione e traffico stradale. Nel corso di laurea in Ingegneria meccanica (V), il I gruppo di materie a scelta dello studente è abrogato e sostituito dal seguente: Gruppo I: Meccanica agraria; Agronomia generale ed estimo; Complementi di macchine; Costruzioni di autoveicoli. Nel corso di laurea in ingegneria elettrotecnica (VI), è aggiunto il seguente insegnamento fra quelli obbligatori sul piano della Facoltà: "Tecnologia e costruzione di macchine". Nello stesso corso di laurea i gruppi di materie a scelta dello studente sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Gruppo I: Trazione elettrica; Tecnica industriale; Gruppo II: Centrali elettriche; Economia ed esercizio degli impianti elettrici. Gruppo III: Comunicazioni elettriche; Radiotecnica. Nel corso di laurea in Ingegneria aeronautica (VIII), l'insegnamento di "Controlli automatici" sul piano della Facoltà è sostituito con quello di "Servomeccanismi". Nel corso di laurea in Ingegneria elettronica (IX), accanto alla denominazione dell'insegnamento sul piano della Facoltà di "Complementi di fisica" viene aggiunta la specificazione "semestrale" mentre tale specificazione viene tolta dall'insegnamento "Tecnologie elettroniche". Nel corso di laurea in Ingegneria nucleare (X), lo insegnamento di "Controlli automatici" compreso nel Gruppo I delle materie a scelta dello studente viene abrogato e sostituito con quello di "Servomeccanismi". Art. 128, relativo alle propedeuticità del corso di laurea in Chimica, è modificato nel senso che per essere iscritti al corso di "Servomeccanismi" occorre aver regolarmente frequentato i corsi di "Elettronica applicata" e di "Elettronica nucleare". Art. 130, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di ingegneria è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli Istituti scientifici della Facoltà sono i seguenti: Istituto di aeronautica di architettura e urbanistica. Art. 131. - Gli Istituti scientifici della Facoltà sono i seguenti: Istituto di aeronautica; Istituto di architettura e urbanistica; Istituto di chimica generale; Istituto di chimica industriale ed applicata; Istituto di costruzioni stradali e trasporti; Istituto di elettronica; Istituto di elettrotecnica; Istituto di fisica generale ed applicata; Istituto di idraulica; Istituto di impianti nucleari; Istituto di macchine e meccanica agraria; Istituto di matematiche applicate; Istituto di meccanica applicata e costruzioni di macchine; Istituto di scienza delle costruzioni; Istituto di tecnologia meccanica; Istituto di topografia e geodesia. Due o più dei predetti Istituti potranno essere temporaneamente raggruppati con deliberazione del Consiglio di facoltà in considerazione di particolari situazioni di carattere transitorio. La biblioteca dell'Istituto di matematica applicata è in comune con quella dell'Istituto di matematica "Leonida Tonelli" della Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali. Il patrimonio dell'istituto di matematiche applicate, distinto da quello dell'Istituto di matematica "Leonida Tonelli" è peraltro amministrato con quello collegialmente". Art. 134. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina veterinaria è aggiunto quello di "Legislazione veterinaria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 settembre 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte del conti, addì 7 novembre 1962 Atti del Governo, registro n. 160, foglio n. 2. - VILLA

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