Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 155/1961
Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 155
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 155/1961
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 155
## Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente
da imprese esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti
farmaceutici e specialita' medicinali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio Ausiliari e Turismo, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti Commercio e Affini, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana del Lavoro; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio; Visto l'accordo nazionale 14 ottobre 1954, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Sindacati Addetti ai Commercio, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori Commercio; Visto l'accordo nazionale 7 maggio 1956, modificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 per il personale dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali e di conglobamento delle voci della retribuzione del personale medesimo, stipulato tra l'Associazione Nazionale Grossisti di Specialità Medicinali e Prodotti Chimico-Farmaceutici, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Commercio e la Federazione italiana Lavoratori Commercio ed Aggregati, la Federazione italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali ed Affini, l'Unione italiana Dipendenti Aziende Commerciali ed Affini; al quale ha aderito, in data 29 dicembre 1959, la Federazione italiana Sindacati Nazionali lavoratori Commercio; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 46 del 9 marzo 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati il contratto collettivo nazionale di lavoro 17 luglio 1951 e gli accordi 14 ottobre 1954 e 7 maggio 1956, relativi ai dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialità medicinali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il commercio all'ingrosso dei prodotti farmaceutici e specialità medicinali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 gennaio 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1961 Atti del Governo, registro n. 135, foglio n. 53. - VILLA
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