Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1505/1948

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 08/01/1949 In vigore dal: 02/11/1948 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1505

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1505/1948 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1948, n. 1505 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto della Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2486 ; 25 ottobre 1928, n. 3510 ; 31 ottobre 1929, n. 2396 ; 30 ottobre 1930, n. 1859 ; 1 ottobre 1931, n. 1371 ; 27 ottobre 1932, n. 2086 ; 6 dicembre 1934, n. 2281 ; 1 ottobre 1936, n. 2474 ; 20 aprile 1939, n. 1086 ; 16 marzo 1942, n. 324 ; 5 settembre 1942, n. 1236 ; 24 ottobre 1942, n. 1671 ; Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Viste le proposte di modificazioni allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università predetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli: Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia. Art. 1 Art. 141. - La Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia. Art. 142. - Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente pratico e dimostrativo. Art. 143. - Al corso possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia. Art. 144. - Le materie tutte obbligatorie ai fini della frequenza e degli esami sono: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 2) patologia e clinica ortopedica; 3) patologia e clinica traumatologica; 4) pediatria ortopedica; 5) neuropatologia ortopedica; 6) radiodiagnostica; 7) corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e traumatologiche; 8) corso teorico-pratico di apparecchi gessati, ortopedici e protesi; 9) terapia fisica. Art. 145. - L'insegnamento è così suddiviso: al 1° anno: 1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore; 2) patologia ortopedica e traumatologica; 3) radiodiagnostica e terapia fisica; 4) neuropatologia ortopedica; 5) pediatria ortopedica; al 2° anno: 1) clinica, ortopedica; 2) clinica traumatologica; 3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche; 4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi; al 3° anno: 1) clinica ortopedica; 2) clinica traumatologica; 3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche; 4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi. Art. 146. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio la clinica ortopedica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e la sala operatoria, prestando regolare servizio come in terni di clinica. All'aiuto della clinica è affidato il controllo della frequenza che verrà tenuto con apposito registro. Art. 147. - Per essere ammessi al terzo corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto davanti ad una Commissione composta dagli insegnanti del corso, in numero di cinque. Art. 148. - Alla fine del corso gli allievi, che hanno regolarmente frequentato, sono ammessi a dare l'esame di specializzazione, che consiste in una dissertazione scritta originale ed in una prova clinica e pratica. Art. 149. - L'esame è dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside e composta da cinque membri e cioè: dal (direttore della scuola, da un professore ordinario di ortopedia di altra università, da due professori di materia affine e da un libero docente in clinica ortopedica. Art. 150. - Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione viene rilasciato il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia. Art. 151. - L'allievo che non abbia ottenuto l'approvazione dovrà ripetere l'anno. L'allievo che per due volte non abbia ottenuto l'approvazione non potrà ulteriormente rimanere iscritto alla Scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 novembre 1948 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 133. - DUSSONI

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