Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1500/1965

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena.

Pubblicato: 25/01/1966 In vigore dal: 30/10/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1500

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1500/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1965, n. 1500 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Modena. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 47, relativo al corso di laurea in Matematica è modificato nel senso che viene istituito l'indirizzo applicativo e pertanto viene così integrato. Il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente: corso di studi si distingue in tre indirizzi: generale, didattico, applicativo". Dopo il sesto comma viene inserito il seguente: "Per l'indirizzo applicativo sono insegnamenti fondamentali anche i seguenti di cui uno dovrà essere seguito al 3° anno e l'altro al 4°; 1) Calcolo delle probabilità; 2) Analisi numerica. I commi 9, 10, 11 sono abrogati e sostituiti dal seguente: "Sono insegnamenti complementari dei tre indirizzi da seguire a scelta dello studente, nel secondo biennio, i seguenti (sono ovviamente esclusi gli insegna. menti che sono fondamentali dell'indirizzo prescelto e sono contrassegnati con asterisco quelli ad indirizzo fisico); Algebra superiore; Analisi superiore; Astronomia; Analisi numerica; Calcolo delle probabilità; Chimica generale ed inorganica con elementi di organica; Cibernetica e teoria dell'informazione; (*) Complementi di fisica generale; (*) Fisica matematica; (*) Fisica nucleare; (*) Fisica superiore; (*) Fisica teorica; Geometria algebrica; Geometria differenziale; Geometria superiore; (*) Istituzioni di fisica teorica; Matematiche complementari; Matematiche elementari da un punto di vista superiore; (*) Meccanica superiore; (*) Metodi matematici della fisica; (*) Struttura della materia; Teoria dei numeri; Teoria delle funzioni; Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici; Topologia; (*) Elettronica; (*) Chimica teorica. Il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea comprende inoltre la discussione di due tesine orali. Prima dell'esame di laurea lo studente è tenuto a superare un esame di cultura generale sulle scienze matematiche. Tale esame di cultura generale sulle scienze matematiche per l'indirizzo didattico consta di una prova orale, per l'indirizzo applicativo di una prova di calcolo matematico, per l'indirizzo generale consta di una prova scritta e di una prova orale". Gli articoli da 153 a 158, relativi all'ordinamento della Scuola di specializzazione in Oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in Oculistica Art. 1 Art. 153. - La Scuola di specializzazione in Oculistica conferisce il diploma di specialista in Oculistica. Art. 154. - La Scuola ha sede presso la clinica oculistica della Università. Art. 155. - Alla Scuola sono ammessi i laureati in Medicina e chirurgia. Art. 156. - La Scuola ha la durata di quattro anni con posti disponibili n. 10 per ogni anno. L'ammissione è per esami. Art. 157. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare. 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare. 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari. 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione. 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, fonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia). 2) Farmacologia oculare e terapia fisica. 3) Anatomia e patologia oculare. 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'urea, della retina, del nervo ottico e delle ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma). 2) Anomalie è patologia della motilità oculare e della visione binoculare. Ortottica e pleottica. 3) Tecnica operatoria. 1ª parte. 4° Anno: 1) Neuroftalmologia. 2) Malattie oculari, in rapporto ad affezioni generali. 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare. 4) Tecnica operatoria. 2ª parte. 5) Tesi di specializzazione. Art. 158. L'allievo del 1° anno per essere ammesso al 2° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 1° anno e deve aver superato gli esami relativi. L'allievo del 2° anno per essere ammesso al 3° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 2° anno e deve aver superato gli esami relativi. L'allievo del 3° anno per essere ammesso al 4° anno deve aver ottenuto tutte le firme di frequenza dei corsi del 3° anno e deve aver superato gli esami relativi. Alla fine del quarto anno gli allievi devono sostenere gli esami dei corsi relativi; alla fine del corso gli iscritti oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 199, foglio n. 47. - VILLA

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