Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1485/1965

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

Pubblicato: 15/01/1966 In vigore dal: 18/11/1965 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1485

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1485/1965 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1485 ## Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 416, e successive modificazioni, relative alle procedure per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto l' art. 2 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862 , recante delega al Governo per il riordinamento del Ministero della difesa; Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 1058 , concernente il rinnovo della delega predetta; Vista la legge 11 marzo 1926, n. 416 , e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' art. 6 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862 ; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Alla legge 11 marzo 1926, n. 416 , e successive modificazioni, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, sono apportate le seguenti modifiche: L'art. 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nell'espletare l'istruttoria, si avvale per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, esprime il proprio parere in merito e trasmette il fascicolo degli atti all'ospedale militare della circoscrizione territoriale in cui l'interessato presta servizio o risiede, se assente dal servizio da almeno 90 giorni". L'art. 5 è sostituito dal seguente: "Art. 5. - Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio può ricorrere alla competente Direzione di sanità militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanità militare territoriale, il quale può delegare un colonnello medico più anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri. "A richiesta del presidente può intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. "La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera. La Commissione di seconda istanza, ove lo ereda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione è considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente". Dopo l'art. 10, è inserito il seguente: "Art. 10-bis. - Le Commissioni indicate nei precedenti articoli 1 e 5, allorchè prendono in esame pratiche relative al personale militare e civile appartenente alla Amministrazione della pubblica sicurezza, sono integrate da un ufficiale medico di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con voto consultivo". L'art. 11, quale modificato dalla legge 25 agosto 1940, nn. 1394 , è sostituito dal seguente: "Art. 11. - Alla diretta dipendenza del Ministero della difesa è istituito un Collegio medico-legale composto: a) di un generale medico, presidente; b) di un maggiore generale medico, sostituto del presidente, appartenente a forza armata diversa da quella del presidente; c) di quattordici ufficiali medici dell'Esercito, di cui tre maggiori generali, presidenti di sezione, e undici ufficiali superiori, membri; d) di sette ufficiali medici della Marina, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri; e) di sette ufficiali medici dell'Aeronautica, di cui uno maggiore generale, presidente di sezione, e sei ufficiali superiori, membri; f) di due ufficiali superiori medici di polizia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, membri; g) di un tenente colonnello o maggiore medico in servizio permanente, con funzioni di segretario, senza diritto a voto. In caso di assenza, il segretario è scelto dal presidente fra gli ufficiali in servizio permanente componenti il Collegio. "I componenti del Collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. Il presidente ed il vice presidente del Collegio ed i presidenti di sezione devono essere ufficiali medici in servizio permanente. "La nomina dei componenti del Collegio è fatta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. "Al Collegio possono essere assegnati temporaneamente, quali membri aggiunti, ufficiali medici in servizio permanente o in congedo, in numero complessivamente non superiore a quello dei membri effettivi. "Il presidente può richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di medici estranei al collegio scelti tra specialisti, civili che siano titolari o liberi docenti universitari. "Ai predetti consulenti è corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire duemila per ciascun giorno di adunanza del Collegio tenuta con il loro intervento". Dopo l'art. 11, è inserito il seguente: "Art. 11-bis. - Il Collegio medico-legale funziona in sezioni e, a richiesta del presidente o di almeno quattro membri, in seduta plenaria. Ogni sezione è composta di un maggior generale, con funzioni di presidente, e di almeno quattro membri effettivi. Le sezioni possono essere integrate temporaneamente dai membri aggiunti di cui al quarto comma dell'art. 11. "Per la validità delle adunanze del Collegio medico-legale occorre la presenza di almeno 16 membri effettivi oltre il presidente nelle sedute plenarie e di 3 membri effettivi, oltre il rispettivo presidente, nelle sedute di sezione".

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