Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1456/1964

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 15/01/1965 In vigore dal: 31/10/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1456

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1456/1964 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1964, n. 1456 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiori, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 20. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di economia e commercio è aggiunto quelli di e Istituto di matematica per la ricerca operativa". Il direttore di detto Istituto sarà il professore ufficiale dell'insegnamento di Matematica generale. Dopo l'art. 30 è aggiunto il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) annesso alla Facoltà di lettere e filosofia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi Laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Art. 31. - La durata del corso degli studi per la laurea in Lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica, o slava, o ugrofinnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna) 10) Geografia. Sono insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5), 6): 1) Lingua e letteratura francese; 2) Lingua e letteratura spagnola; 3) Lingua e letteratura portoghese; 4) Lingua e letteratura romena; 5) Lingua e letteratura inglese; 6) Lingua e letteratura tedesca; 7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga; 8) Lingue e letterature scandinave; 9) Lingua e letteratura russa; 10) Lingua e letteratura polacca; 11) Lingua e letteratura cecoslovacca; 12) Lingua e letteratura serbo-croata; 13) Lingua e letteratura slovena; 14) Lingua e letteratura bulgara; 15) Lingua e letteratura ungherese; 16) Lingua e letteratura neo-greca; 17) Lingua e letteratura albanese; 18) Lingua e letteratura moderna dell'Asia e dell'Africa; 19) Filologia romanza; 20) Filologia germanica; 21) Filologia slava; 22) Filologia ugrofinnica; 23) Letteratura anglo-americana; 24) Letteratura ispano-americana; 25) Letteratura brasiliana; 26) Storia della lingua italiana 27) Storia della letteratura italiana, moderna e contemporanea; 28) Storia dalle tradizioni popolari; 29) Storia dell'arte medioevale 30) Storia della musica; 31) Storia del teatro e dello spettacolo; 32) Letteratura, greca; 33) Lingua e letteratura latina e medioevale; 34) Storia e filologia bizantina (o Filologia bizantina) 35) Storia, romana; 36) Storia greca; 37) Storia dell'Europa orientale; 38) Storia della filosofia; 39) Storia della filosofia, moderna e contemporanea; 40) Filosofia del linguaggio. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura stranieri moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno, gradualmente progressive. Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della Filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere scritti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di Letteratura italiana e letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. "Il preside, sentita ove ritenga la Facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti oli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside". Art. 32. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Psichiatria". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1964 Per il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato MERZAGORA GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1965 Atti del Governo, registro n. 189, foglio n. 63. - VILLA

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