Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1450/1970
Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio tecnico degli impianti nucleari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1450
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1450/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1970, n. 1450
## Regolamento per il riconoscimento dell'idoneita' all'esercizio
tecnico degli impianti nucleari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 9 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 , sull'impiego pacifico dell'energia nucleare; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Esercizio tecnico di impianti nucleari Per esercizio tecnico di impianti nucleari si intende l'espletamento delle attività tecniche attinenti alla direzione e alla conduzione dei seguenti tipi di impianti: 1) impianto nucleare di potenza: ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo l'utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali; 2) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali; 3) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che contengono meno di 1000 curie di prodotti di fissione e quelli a fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività dei prodotti di fissione superiore a 0,25 millicurie per grammo di uranio 235 e una concentrazione di plutonio inferiore a 10-6 grammi per grammo di uranio 235, i quali ultimi sono considerati aggregati agli impianti di cui al n. 4); 4) impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e ricerche che non contengono più di 350 grammi di uranio 235 o di 200 grammi di plutonio o uranio 233 o quantità totale equivalente.
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