Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1434/1967
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1434
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1434/1967
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1967, n. 1434
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 153 e con il conseguente spostamento della successiva numerazione sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti annessa alla facoltà di lettere e filosofia. Scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti Art. 1 Art. 154. - È istituita una scuola speciale per archeologi preistorici, classici e medioevalisti annessa alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, ai sensi dell'art. 20, comma terzo, lettera A, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 . Essa è destinata a promuovere l'incremento, scientifico delle discipline archeologiche curando in particolare la preparazione tecnica e professionale necessaria allo svolgimento delle funzioni del ruolo direttivo nell'amministrazione delle antichità e belle arti. Art. 155. - La scuola consta dei seguenti indirizzi di studio: a) preistorico; b) classico; c) medioevale. Art. 156. - I corsi, della durata di un biennio, comprendono insegnamenti teorici e sperimentali ed esercitazioni comuni e sono distinti secondo gli indirizzi di studio di cui all'art. 155. I corsi danno adito al conferimento, relativamente agli indirizzi sopra enunciati, al diploma in: a) archeologia preistorica; b) archeologia classica; c) archeologia medioevale. Art. 157. - Possono iscriversi alla scuola speciale: i laureati in lettere e filosofia, gli studenti della stessa facoltà che abbiano compiuto il secondo anno del corso di laurea in lettere o del corso di laurea in filosofia, e ne abbiano superato tutti gli esami consigliati, nonchè, limitatamente all'indirizzo preistorico, i laureati in scienze naturali e in scienze geologiche. L'iscrizione alla scuola da parte degli studenti si può conseguire mediante una prova di esame di ammissione sostenuta davanti al consiglio della scuola e vertente su almeno cinque delle discipline oggetto degli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 158. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse, sopratasse e contributi secondo le disposizioni vigenti della facoltà di lettere e filosofia. Art. 159. - Il direttore della scuola speciale è il professore di ruolo titolare docente di archeologia e storia dell'arte greca e romana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, e direttore del relativo istituto. Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo, il direttore è nominato per un anno accademico dal rettore fra i professori di ruolo della facoltà di lettere e filosofia, su designazione della facoltà stessa. Il direttore della scuola speciale può proporre al rettore la nomina di un insegnante della scuola a vice direttore, con incarico di coadiuvarlo. Art. 160. - Gli insegnanti della scuola speciale sono proposti annualmente dal direttore all'approvazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia. Il direttore può scegliere gli insegnanti tra i professori di ruolo e fuori ruolo, aggregati, liberi docenti, gli aiuti ed assistenti, i soprintendenti, direttori ed ispettori delle soprintendenze alle antichità, nonchè tra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Alle nomine provvede il rettore. Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti che vi insegnano. Art. 161. - L'ordine degli studi della scuola è il seguente: a) indirizzo preistorico Paletnologia (biennale); Geologia del quaternario; Storia dei climi del Pleistocene e dell'Olocene; Paleontologia dei vertebrati; Tecnica del restauro; Tecnica di scavo con esercitazioni sperimentali; Tecniche sussidiarie dell'archeologia (biennale); Legislazione ed amministrazione archeologica; Paleoantropologia; Protostoria; Archeologia classica; Fotointerpretazione aerea; Esercitazioni di tipologia paletnologica. b) indirizzo classico Archeologia e storia dell'arte greca e romana (biennale); Etruscologia e antichità italiche (biennale); Storia greca; Antichità orientali; Topografia dell'Italia antica; Paletnologia; Tecnica di scavo archeologico con esercitazioni sperimentali; Tecnica del restauro; Legislazione di amministrazione archeologica; Storia romana; Epigrafia greca; Numismatica classica; Fotointerpretazione aerea; Tecniche sussidiarie dell'archeologia. c) indirizzo medioevale Archeologia medioevale (biennale); Storia medioevale (biennale); Storia romana; Topografia dell'Italia antica; Epigrafia medioevale; Tecnica di scavo archeologico con esercitazioni sperimentali; Legislazione ed amministrazione archeologica; Archeologia romana; Antichità medioevali; Numismatica medioevale; Fotointerpretazioni aeree; Tecniche sussidiarie dell'archeologia. Tutti gli insegnamenti, dove non sia altrimenti indicato, sono annuali. La scuola oltre ai precedenti può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari e per ogni altra specializzazione attinente alla preparazione professionale. Di ognuno degli insegnamenti sono integrative le attività sperimentali tra le quali vanno particolarmente considerati la catalogazione, il disegno, la fotografia. Gli insegnamenti, le esercitazioni e la partecipazione alle attività sperimentali si svolgono presso l'istituto di archeologia e storia dell'arte greca romana dell'Università di Pisa, presso il centro di geologia nucleare della facoltà di scienze dell'Università di Pisa, nonchè presso la soprintendenza alle antichità dell'Etruria di Firenze (museo archeologico dell'Etruria). Nel biennio di studi è previsto un periodo minimo di tre mesi riservato a un servizio volontario prestato dagli iscritti presso la detta soprintendenza. Art. 162. - Al termine di ogni anno di corso verrà rilasciato un certificato di frequenza; la preparazione degli iscritti alla scuola verrà accertata con un colloquio relativo ad ogni singolo insegnamento seguito nell'anno. Il diploma è conferito agli iscritti sulla base dei colloqui anzidetti e dopo un esame generale sostenuto davanti al consiglio della scuola. Art. 163. - Agli iscritti possono essere conferiti dal consiglio della scuola borse ed assegni di studio. Il consiglio determina il numero e la misura delle borse e degli assegni di studio in relazione alle disponibilità finanziarie nonchè la modalità di conferimento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1967 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1968 Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 98. - GRECO
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