Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1430/1957
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1430
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1430/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1957, n. 1430
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 , e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Il primo capoverso dell'art. 75 del vigente statuto, viene modificato come appresso: Art. 75. - Alla Facoltà di medicina e chirurgia sono annesse le scuole di perfezionamento in "endocrinologia e malattie del ricambio", "pediatria", "ostetricia e ginecologia", "oculistica", "chirurgia", "medicina interna", "igiene", "gastroenterologia", "anestesiologia", "otorinolaringoiatria" e "cardiologia". Dopo l'art. 94 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "otorinolaringoiatria a ed in "cardiologia". Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria Art. 95. - La scuola ha la durata di tre anni. L'ammissione viene effettuata in base a concorso per esami: il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Clinica otorinolaringoiatrica; Patologia e semeiotica dell'orecchio; Patologia e semeiotica del naso; Patologia e semeiotica della faringe-laringe; Anatomia umana in rapporto alla specialità; Neuropatologia in rapporto alla specialità; Esercitazioni ciniche. 2° anno: Clinica otorinolaringoiatrica; Patologia e semeiotica dell'orecchio; Patologia e semeiotica del naso; Patologia e semeiotica della faringe-laringe; Patologia generale in rapporto alla specialità; Endoscopia bronco-esofagea; Esercitazioni cliniche. 3° anno: Clinica otorinolaringoiatrica; Tecnica operatoria dell'orecchio; Tecnica operatoria del naso e delle cavità accessorie; Tecnica operatoria della faringe-laringe; Oculistica in rapporto alla specialità; Chirurgia plastica della specialità; Audiologia e foniatria; Esercitazioni cliniche. Scuola di perfezionamento in cardiologia Art. 96. - La scuola ha la durata di tre anni. Il numero degli studenti che possono essere iscritti è limitato ad otto per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia normale; Fisiologia; Anatomia patologica; Chimica biologica; Semeiotica fisica; Reumatologia; Patologia delle malattie di cuore; Semeiotica strumentale; Elettrocardiografia e vettocardiografia; Fonocardiografia (semestrale); Ballistocardiografia (semestrale). 2° anno: Clinica delle malattie di cuore; Patologia delle malattie di cuore; Elettrocardiografia e vettocardiografia; Radiologia; Patologia cardiorespiratoria (semestrale); Patologia vascolare (semestrale); Ricambio elettrolitico (semestrale); Oculistica (semestrale); Cardiopatie congenite. 3° anno: Clinica delle malattie di cuore; Terapia; Dietetica (semestrale); Terapia chirurgica (semestrale); Angiocardiografia (semestrale); Cateterismo cardiaco e studio del gas del sangue e respiratori. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 154. - RELLEVA
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