Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1428/1957

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 25/03/1958 In vigore dal: 29/10/1957 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1957, n. 1428

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1428/1957 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 ottobre 1957, n. 1428 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduta la legge 26 luglio 1957, n. 741 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università, degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 64, è così modificato: La Facoltà di lettere e filosofia conferisce tre lauree: a) Laurea in lettere; b) Laurea in filosofia; c) Laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo. Art. 65, è così modificato: Per il conseguimento di ciascuna delle lauree suindicate la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica. Dopo l'art. 74 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione di quelli successivi. Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) Art. 75. - Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) sono i seguenti: Fondamentali: 1) Letteratura italiana; 2) Letteratura latina; 3) Glottologia; 4) Una lingua e letteratura straniera moderna; 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna; 6) Filologia romanza (o germanica o slava o ugrofinnica); 7) Storia medioevale; 8) Storia moderna; 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna); 10) Geografia. Complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai suindicati numeri 4), 5) e 6): 1) Una lingua e letteratura straniera; 2) Filologia germanica; 3) Filologia romanza; 4) Letteratura greca; 5) Storia romana; 6) Lingua e letteratura latina medioevale; 7) Storia della filosofia. Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà. L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte di anno in anno, gradualmente progressive. Dovranno, poi, essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà, poi, seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta. Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare. Gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito. Il preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal presido. Art. 76. - I laureati in lettere ed in filosofia aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo, sono iscritti al secondo anno, con l'obbligo di seguire i corsi e superare gli esami che saranno stabiliti, caso per caso, dal Consiglio di facoltà. Art. 77. - I laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzi europeo, sono iscritti al secondo anno. Per essi, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti dei quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami e stabilisce il piano di studi. Per i laureati di altra Facoltà aspiranti alla laurea in lingue e letterature straniere moderne: indirizzo europeo, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti che essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e stabilisce il piano di studi. In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica. Art. 78. - La tesi di laurea in lingue e letterature straniere moderne dovrà essere redatta in italiano e integrata da un colloquio nella lingua prescelta come prima lingua dello studente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 ottobre 1957 GRONCHI MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1958 Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 164. - RELLEVA

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