Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1427/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. 1427
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1427/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1968, n. 1427
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio. 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare 19 nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 199 concernente la scuola di specializzazione in oncologia è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in oncologia Art. 1 Art. 199. - La scuola di specializzazione in oncologia ha lo scopo ed il compito di formare la necessaria competenza scientifica e di completare la preparazione biologica e di patologia clinica di coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina e chirurgia con speciale riguardo allo studio dei tumori, alla diagnosi precoce, al loro rilievo ed alla loro prevenzione. La scuola ha sede presso l'istituto di patologia generale. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia preferibilmente specializzati in altre materie biologiche o cliniche. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a sessanta, per i tre anni di corso. Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili, la direzione della scuola si riserva di formare una graduatoria in base ai titoli presentati o ad esami. Non saranno concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso. Il corso ha la durata di tre anni e gli insegnamenti avranno carattere dottrinale, dimostrativo e pratico. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni, alle esercitazioni e dell'internato semestrale negli istituti di patologia generale, di anatomia ed istologia patologica, di igiene, di patologia speciale medica e metodologia clinica, di clinica medica e di clinica ostetrica e ginecologica. Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Etiopatogenesi oncologica; Biochimica oncologica; Anatomia ed istologia patologica dei tumori. 2° Anno: Oncologia sperimentale; Epidemiologia e statistica dei tumori. 3° Anno: Diagnostica citologica e citologia dei tumori; Nozioni di diagnostica clinica e terapia dei tumori; Nozioni di clinica medica dei tumori; Nozioni di clinica ginecologica dei tumori; Organizzazione della lotta contro i tumori. Gli insegnamenti saranno completati con esercitazioni pratiche che si svolgeranno, durante il corso, nei suddetti istituti. La direzione della scuola ha la facoltà di invitare i cultori della materia a tenere conferenze su capitoli dell'oncologia. Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in patologia generale, che è aggiunta all'elenco delle scuole indicate all'art. 174. Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 224. - La scuola ha sede presso l'istituto di patologia generale. Alla scuola possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche, in farmacia. Art. 225. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola non può essere superiore a sessanta, per i tre anni di corso. Qualora il numero delle domande di iscrizione fosse superiore a quello dei posti disponibili l'ammissione - alla scuola avverrà in seguito a concorso per esami. Art. 226. - La durata del corso è di tre anni. Non saranno concesse, per alcun motivo, abbreviazioni di corso. Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo dell'internato presso l'istituto di patologia generale per tutta la durata del corso. Art. 227. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1° Anno: Eziologia generale (cause patogene: fisiche, chimiche e biologiche); Patologia istochimica; Patologia delle infezioni; Laboratorio di patologia generale (1° corso). 2° Anno: Patologia delle infezioni; Immunologia; Fisiopatologia sistemica (della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione) (I corso); Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori); Laboratorio di patologia generale (II corso). 3° Anno: Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino) (II corso); Patologia oncologica; Laboratorio di patologia generale (III corso). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1968 SARAGAT SULLO Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1969 Atti del Governo, registro n. 225, foglio n. 30. - GRECO
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