Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1410/1960
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1410
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1410/1960
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1960, n. 1410
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 , modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 39, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione di un "Seminario di studi per la protezione e la sicurezza sociali" annesso alla Facoltà di giurisprudenza, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Seminario di studi per la protezione e la sicurezza sociali Art. 40. - È istituito un Seminario per la protezione e la sicurezza sociali, annesso alla Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Napoli. Art. 41. - Il Seminario ha lo scopo di favorire - e concorrervi esso stesso - la ricerca scientifica sui problemi connessi al suo scopo istituzionale, a mezzo di corsi di lezioni, conferenze, esercitazioni, formazioni di statistiche e pubblicazioni di lavori redatti da docenti assistenti e studenti. Art. 42. - La direzione del Seminario sarà affidata ad un direttore, scelto dal Consiglio della, Facoltà di giurisprudenza, fra studiosi di chiara fama nelle discipline giuridiche o economiche, attinenti ai corsi del Seminario, che od abbiano avuto titolo di professore di ruolo. L'incarico è conferito per un quadriennio ed è rinnovabile. Art. 43. - Nel Seminario saranno impartiti corsi di lezioni distinti in: Corsi biennali di: a) Sociologia; b) Economia teoretica; c) Diritto del lavoro e legislazione sociali comparate; d) Storia delle dottrine politiche ed economiche. Corsi annuali di: a) Ordinamento della produzione e degli scambi; b) Statistica del lavoro; c) Organizzazione aziendale; d) Ordinamenti comparati di assistenza e previdenza sociali. Altri corsi integrativi potranno essere annualmente istituiti. Art. 44. - Gli insegnamenti saranno impartiti da professori universitari o studiosi di chiara fama, scelti dal Consiglio della Facoltà di giurisprudenza, su proposta del direttore del Seminario. Art. 45. - Il direttore disporrà in materia di esercitazioni, conferenze e quanto altro occorre per il buon rendimento del Seminario ed il profitto degli iscritti. Art. 46. - Possono iscriversi al Seminario laureati in giurisprudenza, scienze politiche e scienze economiche e commerciali. Gli aspiranti potranno essere invitati ad un colloquio preventivo al fine di decidere insindacabilmente circa la loro ammissione. Gli iscritti al Seminario sono tenuti a versare annualmente un contributo il cui importo sarà stabilito, di volta in volta, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore del Seminario, approvata dal Consiglio di Facoltà. Art. 47. - Alla fine del biennio, previo colloquio sulle materie di insegnamento e discussione di un lavoro originale che abbiano ottenuto - l'uno e l'altro - giudizio favorevole degli insegnanti del Seminario, agli iscritti verrà rilasciato un attestato di frequenza e di profitto. - Art. 48. - Ai mezzi finanziari si provvede con contributi degli iscritti e di Enti privati ed ogni altro provento dell'attività del Seminario. Dopo l'art. 228, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte medioevale e moderna", con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna Art. 229 - È istituita presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Napoli una "Scuola di perfezionamento in storia dell'arte medioevale 8 moderna", annessa all'Istituto di storia dell'arte. Essa ha lo scopo di approfondire nei giovani la naturale disposizione agli studi di storia dell'arte e di fornirli di un diploma che valga a garantirne la preparazione storico-artistica e tecnica nella carriera dell'insegnamento e della tutela dei monumenti, gallerie ed opere d'arte. Art. 230. - È titolo necessario per l'ammissione alla Scuola di perfezionamento la laurea in lettere o in filosofia. Art. 231. - La Scuola ha la durata di due anni. Sono materie di insegnamento, le seguenti: 1) Storia dell'arte classica; 2) Storia dell'arte medioevale; 3) Storia dell'arte del rinascimento e moderna; 4) Studio dell'architettura; 5) Museografia; 6) Storia del restauro e della falsificazione; 7) Estetica e critica d'arte. Gli esami di Storia dell'arte classica, di Storia dell'arte medioevale, di Storia dell'arte del rinascimento e moderna sono biennali, gli altri annuali. Non potranno ottenere il diploma di perfezionamento gli allievi che non abbiano sostenuto tutti gli esami prescritti. Art. 232. - Direttore della Scuola di perfezionamento è il direttore dell'Istituto di storia dell'arte il Consiglio della scuola è formato da tutti i docenti delle materie prescritte. La Commissione dell'esame finale è costituita dal Consiglio della scuola. Art. 233. - Prima dell'inizio di ogni anno il Consiglio della scuola stabilirà il programma di studio, lo svolgimento delle esercitazioni e gli eventuali viaggi di istruzione. Art. 234. - Per conseguire il diploma di perfezionamento, gli allievi dovranno presentare una dissertazione scritta, frutto di studi e di ricerche personali in una delle materie storico-artistiche. Il tema della dissertazione sarà, scelto dall'allievo d'accordo con il docente della materia ed approvato dal direttore della Scuola. La dissertazione dovrà essere discussa dall'allievo dinanzi al Consiglio della scuola. Art. 235. - In seno alla Scuola di perfezionamento in storia dell'arte possono essere istituite borse di studio e premi di incoraggiamento per i giovani migliori, allo scopo di favorire le ricerche e i viaggi di istruzione all'interno e all'estero. Gli allievi migliori della Scuola possono essere anche segnalati per scambi internazionali, presso Scuole, Istituti ed Università straniere. Art. 236.- Secondo il parere del Consiglio, possono essere iscritti al secondo anno della Scuola di perfezionamento, allievi provenienti da altre scuole purchè abbiano regolarmente frequentato il primo anno e sostenuto gli esami relativi. Art. 237. - Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse, la tassa di diploma nonchè tutti gli altri contributi stabiliti per gli studenti iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 ottobre 1960 GRONCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 103. - VILLA
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