Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1392/1962
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1392
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1392/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 agosto 1962, n. 1392
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti su indicati, è ulteriormente modificato come appresso: All'art. 26 relativo alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto il seguente comma: Il titolare della cattedra di Chimica farmaceutica e di Tossicologia della Facoltà di farmacia, fa parte della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali". Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica sono aggiunti i seguenti: 14) Spettroscopia; 15) Chimica teorica; 16) Chimica nucleare; 17) Strutturistica chimica; 18) Chimica organica superiore; 19) Chimica macromolecolare; 20) Fisica tecnica. L'insegnamento complementare di Chimica di guerra è soppresso. L'art. 28 relativo al corso di laurea in Chimica è così modificato: "Tutti gli insegnamenti biennali comportano due esami distinti alla line di ogni anno di corso. Lo studente non può essere ammesso a frequentare il corso di esercitazioni di analisi chimica qualitativa se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica generale ed inorganica I; b) esercitazioni di preparazioni chimiche I. Non può essere ammesso al corso di esercitazioni di Chimica fisica II se non ha superato almeno uno dei seguenti esami: a) Chimica fisica I; b) esercitazioni di Chimica fisica I; c) Elettrochimica; non può essere ammesso agli esami di Chimica inorganica industriale, Chimica organica superiore, Chimica macromolecolare, Chimica biologica, Chimica farmaceutica, Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale, Chimica bromatologica, Chimica tossicologica, Esercitazioni di Chimica organica e di analisi organica, se non ha superato l'esame di Chimica organica I". Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti i seguenti: 16) Biologia generale; 17) Embriologia chimica e sperimentale; 18) Chimica macromolecolare; 19) Complementi di fisica generale. Gli ultimi tre commi dell'articolo 29 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia generale sono integrati con esercitazioni di Laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari". L'art. 30 relativo al corso di laurea in Scienze naturali è così modificato: Lo studente non può essere ammesso: all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato gli esami di Anatomia umana, Fisica, Chimica organica; all'esame di Scienza dell'alimentazione se non ha superato Fisiologia generale II; agli esami di Chimica organica e Mineralogia se non ha superato Chimica generale ed inorganica, all'esame di Fisiologia generale II, se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica: all'esame di Anatomia comparata, se non ha superato gli esami di Anatomia umana e di Zoologia". Art. 31. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: 16) Chimica macromolecolare; 17) Embriologia chimica sperimentale; 18) Complementi di Fisica generale. Gli ultimi tre commi dell'art. 31 sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Gli insegnamenti biennali di Botanica, di Zoologia e di Fisiologia generale sono integrati con esercitazioni di laboratorio e comportano un esame alla fine di ogni anno di corso. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti tra i complementari". L'art. 32 relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente non può essere ammesso: all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato Anatomia umana, Fisica, Chimica biologica e Chimica organica; agli esami di Scienza dell'alimentazione e Patologia generale se non ha superato Fisiologia generale II; all'esamne di Chimica biologica, se non ha superato Chimica organica; all'esame di Chimica organica, se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato Anatomia umana ed Istologia ed Embriologia". L'art. 33 è abrogato. L'art. 34 relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente: "L'esame di laurea consiste: a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto liberamente dal candidato in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari da lui seguiti; b) nelle esposizioni di due argomenti da discutersi oralmente riferentesi a notizie diverse da quelle inerenti alla dissertazione di laurea. Per la laurea in Chimica lo studente dovrà, sostenere inoltre un colloquio di cultura generale su argomenti di Chimica inorganica, Chimica organica, Chimica fisica e Chimica analitica. Per le elaborazioni delle tesi di laurea a carattere sperimentale lo studente dovrà frequentare un Istituto per la durata di almeno due anni". L'art. 37 relativo al Corso di laurea in Farmacia è abrogato e sostituito dal seguente: "Lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di: Chimica organica se non ha superato l'esame di Chimica generale ed inorganica; Chimica farmaceutica e tossicologica se non ha Superato quello di Chimica organica; Farmacologia e Farmacognosia non la superato quelli di Chimica farmaceutica e tossicologica e di Fisiologia generale; Chimica biologica se non ha superato quello di Chimica organica; Chimica bromatologica se non ha superato quello di Chimica biologica; Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica e di Fisica; Fisiologia, generale se non ha superato quelli di Anatomia umana, di Chimica biologica e di Fisica; Chimica idrologica se non ha superato quello di Farmacologia e Farmacognosia; Tecnica e legislazione farmaceutica se non ha superato quello di Farmacologia e Farmacognosia; Saggi e dosaggi farmacologici se non ha superato quelli di Fisiologia generale e di Chimica farmaceutica e Tossicologica; Scienza dell'alimentazione se non ha superato quello di Fisiologia generale; Storia della Farmacia se non ha superato quello di Farmacologia e Farmacognosia; Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica; Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II se non ha superati quelli di Chimica organica e di esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I; Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica in, se non ha superato quello di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II". L'art. 38 relativo al corso di laurea in Farmacia è Abrogato e sostituito dal seguente: "Le esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica, comportano, alla fine di ogni albo, il superamento di una prova pratica, con relazione scritta e discussione orale. La frequenza del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I è condizionata al superamento dell'esame di Chimica generale ed inorganica. La frequenza del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II è condizionata al superamento dell'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica I. La frequenza del corso di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica III è condizionata al superamento dell'esame di Esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica II". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 agosto 1962 SEGNI GUI Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1962 Atti del Governo, registro n. 159, foglio n. 17. - VILLA
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