Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1385/1957
Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1385
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1385/1957
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 1385
## Norme per la concessione dei benefici previsti per i combattenti al
personale dell'Aeronautica impiegato per il rastrellamento delle mine
e degli ordigni esplosivi e norme interpretative del decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , e successive modificazioni; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Art. 1 Il personale dell'Aeronautica, impiegato in operazioni di bonifica del territorio e delle acque territoriali da mine, proiettili, bombe ed ordigni esplosivi residuati di guerra e nel rastrellamento e sconfezionamento di detto materiale, per acquistare, ai sensi dell' art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320 , e successive modificazioni il diritto ai benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti: a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli svolti tenendo il comando delle operazioni di bonifica sui terreni minati e quelli inerenti alle operazioni compiute sui terreni stessi quale ricercatore o aiutante ricercatore, disattivatore di mine, incaricato della raccolta di mine, nonchè i servizi svolti tenendo il comando di reparti addetti alla rimozione e distruzione di mine ovvero al dragaggio delle stesse o quale addetto alla posa ed al brillamento della carica distruttiva, al recupero ed al brillamento od inertizzazione delle bombe inesplose ovvero di altri ordigni esplosivi; b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni 90, anche se non consecutivi. Tale periodo minimo non è richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti all'espletamento dei servizi predetti.
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