Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1364/1961

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle province di Savona e Genova e della citta' di San Remo.

Pubblicato: 04/01/1962 In vigore dal: 11/09/1961 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1364

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1364/1961 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. 1364 ## Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle province di Savona e Genova e della citta' di San Remo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947 per i dipendenti dia aziende di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini; Visti, per la provincia di Savona: - l'accordo collettivo integrativo 26 novembre 1951, per i lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo dipendenti da azienda artigiane, stipulato tra l'Associazione Provinciale Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale; - l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1951, per i lavoranti parrucchieri per signora dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 26 novembre 1951; - l'accordo collettivo 4 gennaio 1954, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - U.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 15 novembre 1954, per i lavoranti parrucchieri dipendenti da aziende artigiane, stipulato tra l'Associazione Artigiani ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri - C.G.I.L. -,la Federcommercio - C.I.S.L. -; Visti, per la provincia di Genova: - l'accordo collettivo 19 aprile 1946, relativo agli adeguamenti salariali per i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e misti, stipulato tra l'Associazione Artigiani e la Camera Confederale del Lavoro; - l'accordo collettivo integrativo 21 giugno 1943, per i dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra le medesime parti di cui al predetto accordo 19 aprile 1946; al quale ha aderito, in data 17 novembre 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori; - l'accordo collettivo 17 giugno 1949, e relativa tabella, per l'aggiornamento delle paghe settimanali dei lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione Artigiani Parrucchieri ed il Sindacato Lavoranti Parrucchieri - C.G.I.L. -; al quale ha aderito in data 17 novembre 1960, la Confederazione italiana Sindacati Nazionali lavoratori; - l'accordo collettivo 27 luglio 1951, per l'adeguamento dell'indennità di contingenza e la precisazione delle retribuzioni per i lavoranti parrucchieri ed affini, stipulato tra l'Associazione Artigiani e il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri, l'Unione Sindacale Provinciale; Visti, per la città di Sanremo: - l'accordo collettivo 18 agosto 1948, per i dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini, stipulato tra il Gruppo Parrucchieri ed Affini ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Parrucchieri - C.G.I.L. -; - l'accordo collettivo integrativo 16 novembre 1949, per i dipendenti da, botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini, stipulato tra il Gruppo Parrucchieri ed Affini ed il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri - C.I.S.L. -, la Federazione italiana del Lavoro; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Savona, in data 2 luglio 1960, n. 9 della provincia di Genova, in data 7 aprile 1960, n. 2 della provincia di Imperia, in data 1 agosto 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza, sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: - per la provincia di Savona, l'accordo collettivo integrativo 26 novembre 1951, relativo ai lavoranti barbieri e parrucchieri per uomo dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1951, relativo ai lavoranti parrucchieri per signora dipendenti da aziende artigiane, l'accordo collettivo 4 gennaio 1954, relativo ai dipendenti da aziende artigiane di barbieri e parrucchieri, l'accordo collettivo integrativo 15 novembre 1954, relativo ai lavoranti parrucchieri dipendenti da aziende artigiane; - per la provincia di Genova, l'accordo collettivo 19 aprile 1946, relativo agli adeguamenti salariali per i lavoranti barbieri, parrucchieri per uomo e misti, l'accordo collettivo integrativo 21 giugno 1948, relativo ai dipendenti da aziende di barbieri, parrucchieri ed affini l'accordo collettivo 17 giugno 1949, relativo all'aggiornamento delle paghe settimanali dei lavoranti barbieri, parrucchieri ed affini, l'accordo collettivo 27 luglio 1951, relativo all'adeguamento dell'indennità di contingenza e alla precisazione delle retribuzioni per i lavoranti parrucchieri ed affini; - per la città di Sanremo, l'accordo collettivo integrativo 18 agosto 1948, relativo ai dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini, l'accordo collettivo integrativo 16 novembre 1949, relativo ai dipendenti da botteghe di parrucchiere per uomo, per signora ed affini; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle province di Savona e Genova e della città di Sanremo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1961 Atti dei Governo, registro n. 142, foglio n. 114. - VILLA

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