Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1354/1952

Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 07/11/1952 In vigore dal: 16/08/1952 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1354

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1354/1952 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1354 ## Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 , e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240 ; 31 ottobre 1929, n. 2477 ; 30 ottobre 1930, numero 1844 ; 1 ottobre 1931, n. 1379 ; 20 ottobre 1932, n. 1806 ; 26 ottobre 1933, n. 1991 ; 6 dicembre 1934, n. 2430 ; 1 ottobre 1936, n. 2449 ; 23 giugno 1939, n. 1167 ; 27 aprile 1942, n. 485 ; 11 luglio 1942, n. 922 ; 5 settembre 1942, n. 1429, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826 ; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431 ; 30 ottobre 1949, n. 1151 e 16 dicembre 1950, n. 1314 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 123 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli: Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 1 Art. 124. - Alla scuola che ha sede al Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica chirurgica vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni. Il numero degli iscritti alla scuola non può essere superiore a cinque per ogni anno. Art. 125. - Sono materie di insegnamento: 1) Anatomia con speciale riguardo alla topografia dei nervi periferici (annuale); 2) Fisiologia del sistema cardiovascolare, del sistema respiratorio e del sistema nervoso (annuale) 3) Farmacologia con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anastetici ad azione locale, vari alcaloidi, cardiocinetici ed analettici respiratori (annuale); 4) Generalità e tecnica della narcosi: 1) per inalazione (con particolare riguardo a quella per via endotracheale ed a iperpressione); 2) per via endovenosa; 3) rettale; 4) sottocutanea, etc. (biennale); 5) Generalità e tecnica delle anestesie periferiche Rachianestesia, anestesie plessiche e regionali, anestesie locali, etc. (annuale); 6) Anestesia del parto (annuale); 7) Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica (annuale); 8) Trattamento preintra e postoperatorio (con speciale riguardo alla trasfusione del sangue) (annuale); 9) Esercitazioni (biennale). Le materie d'insegnamento sono così ripartite: 1° anno: Anatomia; Fisiologia; Farmacologia; Generalità e tecnica della narcosi; Esercitazioni. 2° anno: Generalità e tecnica della narcosi; Generalità e tecnica delle anestesie periferiche; Anestesia del parto; Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica; Trattamento preintra e postoperatorio; Esercitazioni. Art. 126. - Per le modalità valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Università. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo ai chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952 EINAUDI SEGNI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 59, foglio n. 103. - CARLOMAGNO

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