Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 135/1955

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 02/04/1955 In vigore dal: 04/02/1955 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 135

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 135/1955 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1955, n. 135 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846 ; 25 ottobre 1928, n. 3510 ; 31 ottobre 1929, n. 2396 ; 30 ottobre 1930, n. 1859 ; 1 ottobre 1931, n. 1371 ; 27 ottobre 1932, n. 2086 ; 6 dicembre 1934, n. 2281 ; 1 ottobre 1936, n. 2474 ; 20 aprile 1939, n. 1086 ; 16 marzo 1942, n. 324 ; 5 settembre 1942, n. 1236 ; 24 ottobre 1942, n. 1671 e con decreti del Presidente della Repubblica 2 novembre 1948, n. 1505 ; 30 ottobre 1949, n. 1058 ; 4 luglio 1950, n. 1255 ; 31 ottobre 1950, n. 1312 ; 31 agosto 1951, n. 1102 ; 18 giugno 1954, n. 754 e 26 ottobre 1954, n. 1251 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge-20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di: 19) Papirologia; 20) Letteratura cristiana antica; 21) Filologia umanistica. Art. 44. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: 13) Neurochirurgia. Dopo l'art. 186, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in anestesiologia. Scuola di specializzazione in anestesiologia Art. 1 Art. 187. - Presso la clinica chirurgica è istituita la scuola di specializzazione in anestesiologia la quale ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in medicina e chirurgia i quali intendano dedicarsi all'esercizio di detta pratica medico-chirurgica. La durata del corso degli studi è di due anni. Direttore della scuola è il direttore della clinica chirurgica. Le norme relative all'iscrizione, ad eventuali abbreviazioni di corso, alla frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni, agli esami, al pagamento delle tasse, sopratasse e contributi, sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento contenute negli articoli da 81 a 97 dello statuto. Art. 188. - Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Il numero delle iscrizioni sarà stabilito secondo i criteri dell'art. 85 dello statuto. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Nozioni fondamentali di anatomia applicata alla anestesia; Nozioni fondamentali di fisiologia applicata alla anestesia; Nozioni fondamentali di biochimica applicata alla anestesia; La farmacologia degli anestetici e degli analgesici; La preparazione dell'ammalato chirurgico; Nozioni di tecnica operatoria. 2° anno: Fisiologia e clinica della anestesia; Tecniche di anestesia ed analgesia; L'assistenza e la rianimazione dell'operato; Anestesie speciali. Art. 189. - Costituisce parte del corso l'insegnamento pratico che sarà tenuto durante l'anno accademico al letto del malato e nelle camere operatorie della clinica chirurgica e dei reparti clinici ed ospedalieri espressamente designati. Alle esercitazioni pratiche gli allievi sono tenuti ad intervenire per un periodo di almeno sei mesi nel corso di ogni anno accademico; tale periodo può essere frazionato in turni di tre mesi ciascuno. L'allievo che, oltre alla frequenza alle lezioni, non avrà raggiunto un numero sufficiente di frequenza alle esercitazioni pratiche, non potrà essere ammesso al colloquio alla fine del primo anno o all'esame di diploma alla fine del secondo anno. Art. 190. - Al termine del secondo anno agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione nell'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in anestesiologia, valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 febbraio 1955 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1955 Atti del Governo, registro n. 89, foglio n. 202. - CARLOMAGNO

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