Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 134/1982
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1982, n. 134
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 134/1982
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1982, n. 134
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali, a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 161 a 166, relativi alla scuola di specializzazione in radiologia, sono sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 1 Art. 161. - La scuola di specializzazione in radiologia ha sede presso l'istituto di radiologia dell'Università di Siena. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Alla scuola possono essere ammessi solo i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione professionale e la loro immatricolazione è subordinata all'esito di un esame di ammissione per titoli ed esami. Non sono ammesse abbreviazioni di corso. Art. 162. - La scuola conferisce i seguenti diplomi: a) diploma di specialista in radiodiagnostica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro; b) diploma di specialista in radioterapia oncologica. Gli anni di studio necessari per conseguire questo titolo sono quattro. Art. 163. - La scuola ha un tronco comune di due anni identico per i diplomi in radiodiagnostica e radioterapia oncologica. Art. 164. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radiodiagnostica sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radioterapia oncologica): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla radioterapia oncologica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (I); b) radiodiagnostica speciale dei vari organi e apparati (I). 4° Anno: a) tecniche speciali e relativa semeiotica (termografia, ecografia, xerografia, TAC) (II); b) radiodiagnostica speciale dei vari organi e apparati (II). Art. 165. - Gli insegnamenti per il diploma di specialista in radioterapia oncologica sono così distribuiti nei quattro anni di corso: 1° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): a) fisica (con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria); b) radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; c) tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; d) nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno (comune alla specializzazione in radiodiagnostica): a) anatomia patologica; b) apparecchiature e tecniche radiologiche; c) semeiotica radiologica (integrata con la semeiotica clinica, isotopica e di laboratorio); d) radiopatologia; e) dosimetria applicata. 3° Anno: a) oncologia generale; b) oncologia clinica (I); c) tecniche radioterapiche. 4° Anno: a) oncologia clinica (II); b) fondamenti di terapia chirurgica dei tumori; c) radioterapia clinica; d) trattamento del canceroso in fase avanzata. I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento. Il numero massimo di iscritti in corso alla scuola è di settanta da ripartirsi annualmente fra i vari corsi di diploma previsti dall'art. 162. Art. 166. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti ecc. Gli allievi per essere ammessi a sostenere gli esami delle singole materie dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola stessa. Gli allievi al termine di ogni anno dovranno superare gli esami di profitto delle materie prescritte per poter ottenere l'iscrizione all'anno successivo. Art. 167. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Art. 168. - Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in radiologia sono così fissate: immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 soprattassa annuale di esame. . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 La tassa di diploma sarà pari alla somma fissata dalle norme di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1982 Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 283
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