Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1327/1969

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano.

Pubblicato: 26/06/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1327

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1327/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1327 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Milano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Milano approvato con il decreto sopraindicato è modificato nel senso che gli articoli 20, 21, 23 relativi all'ordinamento degli studi del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono abrogati e sostituiti dai seguenti, mentre restano invariati gli articoli 19, 22 e 24. Art. 20. - Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari. Sono insegnamenti fondamentali: 1) Lingua e letteratura italiana (biennale); 2) Una lingua e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo o qualsiasi altra il cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea; 3) Una seconda lingua e letteratura straniera (triennale) da scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea; 4) La filologia afferente la lingua scelta come quadriennale; 5) Glottologia; 6) Storia moderna e contemporanea; 7) Geografia, soprattutto antropica. Sono insegnamenti complementari: tutti quelli impartiti nella facoltà di lingue, di lettere e filosofia, di magistero, di giurisprudenza e di scienze politiche. Inoltre: relazioni pubbliche, relazioni umane, teoria dell'informazione, ricerca operativa, principi e tecnica delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche. Lingua e letteratura latina; una materia filosofica; storia dell'arte; didattica delle lingue moderne. Lo studente dovrà seguire, superando il relativo esame di ciascuno di essi, tre insegnamenti scelti fra le discipline insegnate nella facoltà. ESAMI Art. 21. - Gli esami delle lingue straniere (fondamentali) consistono in prove scritte ed in prove orali. Le prove scritte di lingua consistono: per il 1° e per il 2° anno in una prova di dettato ed in una prova di traduzione dall'italiano nella lingua straniera, oppure in una composizione nella lingua straniera. Le prove scritte del 3° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione nella lingua straniera. Le prove scritte del 4° anno consistono in una prova di dettato, in una traduzione dall'italiano nella lingua straniera ed in una composizione di cultura generale nella lingua straniera. Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno. Esami di italiano. Gli esami di italiano consistono in due prove orali (uno per ciascun anno di corso) ed una prova scritta, che può essere sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso. Gli esami di didattica delle lingue moderne comportano prove pratiche consistenti nello svolgimento di una lezione per ciascuna lingua. Tutti gli altri esami sono orali. L'esame di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua scelta come quadriennale. Il consiglio di facoltà può, con motivate deliberazioni, rendere obbligatoria una o due delle materie complementari. Esso potrà inoltre consentire che lo studente in luogo dell'insegnamento della seconda lingua (triennale), possa seguire gli insegnamenti di una lingua biennale e di una annuale. Art. 23. - Superati tutti gli esami fondamentali e complementari previsti dal piano degli studi, lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti (esame di laurea). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1970 Atti del Governo, registro n. 236, foglio n. 32. - CARUSO

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