Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 132/2000

Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini.

Pubblicato: 25/05/2000 In vigore dal: 11/04/2000 Documento ufficiale

Quali sono le definizioni normative introdotte dal DPR 132/2000 in materia di alimenti per lattanti e bambini, e cosa si intende per residuo di antiparassitario?

Spiegato da FiscoAI
Il DPR 132/2000 attua in Italia la direttiva europea 1999/39/CE, che modifica la precedente direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali destinati a lattanti e bambini. Il decreto introduce definizioni precise per identificare i soggetti destinatari della normativa: lattanti sono i bambini sotto i 12 mesi di età, mentre bambini sono quelli tra 1 e 3 anni. La principale novità è l'aggiunta della definizione di "residuo di antiparassitario", inteso come il residuo di un prodotto fitosanitario (pesticida) rilevato in questi alimenti, compresi i suoi metaboliti e i prodotti di degradazione. Questa definizione è fondamentale per stabilire i limiti massimi di residui consentiti nei prodotti destinati a questa fascia di popolazione particolarmente vulnerabile. Per le aziende produttrici di alimenti per l'infanzia, il decreto rappresenta un obbligo di conformità ai standard europei più rigorosi, con controlli specifici sui residui di pesticidi. I commercialisti e i responsabili della compliance aziendale devono verificare che i fornitori e i processi produttivi rispettino questi parametri, poiché le violazioni comportano sanzioni amministrative e rischi reputazionali significativi.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2000, n. 132

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 132/2000 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2000, n. 132 ## Regolamento recante norme di attuazione della direttiva n. 1999/39/CE, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 , e, in particolare, l'articolo 5, comma 2; Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio 1999 , che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 ; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 ; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999; Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. All' articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 , dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell' articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione". Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L' art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128 , reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee". (Legge comunitaria 1995-1997). - L'art. 5, comma 2, della succitata legge, così recita: "2. Fermo restando il disposto dell' art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86 , i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il completamento". - La direttiva n. 1999/39/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 124 del 18 maggio 1999. - La direttiva n. 96/5/CE è pubblicata nella G.U.C.E. L 049 del 28 febbraio 1996. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 , reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , reca: "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Note all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128 , vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, così come modificato dal presente decreto, così recita: "3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) lattanti: i soggetti di meno di dodici mesi di età; b) bambini: i soggetti di età compresa tra uno e tre anni; b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, ai sensi dell' art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 , compresi i suoi metaboliti ed i prodotti della sua degradazione o reazione".

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