Quali sono le modalità di svolgimento delle elezioni comunali e provinciali secondo il DPR 132/1993 e come si articolano i turni di votazione?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 132/1993 è il regolamento di attuazione della legge 81/1993 che disciplina le elezioni comunali e provinciali in Italia. Si applica a tutti i comuni e alle province italiane e riguarda sia l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, sia l'elezione contestuale dei rispettivi consigli. Il decreto prevede che le elezioni si svolgano mediante un primo turno di votazione e un eventuale turno di ballottaggio (ballottaggio), entrambi svolti nella stessa giornata domenicale. Nel primo turno, il candidato sindaco o presidente che ottiene la maggioranza assoluta dei voti è eletto direttamente; in caso contrario, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. Il ballottaggio si svolge la seconda domenica successiva al primo turno, salvo i casi di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi, situazione in cui il ballottaggio è rinviato alla domenica successiva al decimo giorno dall'evento. In caso di parità di voti, sono previsti criteri di selezione basati sulla cifra elettorale complessiva della lista collegata o, in subordine, sull'età anagrafica del candidato.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 132/1993
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1993, n. 132
## Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in
materia di elezioni comunali e provinciali.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto l' art. 34, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81 ; Visto l' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 aprile 1993; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 e del 27 aprile 1993; Sulla proposta del Ministro dell'interno; EMANA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, nonchè, rispettivamente, l'elezione del consiglio comunale e del consiglio provinciale si svolgono contestualmente mediante un primo turno di votazione ed un eventuale turno di ballottaggio, ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81 , di seguito denominata legge. 2. Le norme che stabiliscono i termini entro i quali debbono svolgersi le elezioni nei comuni e nelle province si applicano con riferimento al primo turno di elezioni. 3. L'eventuale turno di ballottaggio si svolge nei tempi previsti dall'art. 6, commi 5 e 6, e dall'art. 8, commi 7 e 8, della legge, indipendentemente dai termini previsti dalle disposizioni citate dal comma 2. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 6 dell'art. 34 della legge n. 81/1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) prevede che: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana i regolamenti di attuazione ai sensi dell' art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ". - Il comma 1, lettera b), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 6, commi 5 e 6, della citata legge n. 81/1993 è il seguente: "5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati, è ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età. 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento". - I commi 7 e 8 dell'art. 8 della medesima legge n. 81/1993 sono così formulati: "7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra il secondo e il terzo candidato è ammesso al ballottaggio il più anziano di età. 8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio dovrà avere luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 132/1993 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il DPR 132/1993 è il riferimento normativo per le elezioni comunali e provinciali, disciplinando il sistema di ballottaggio, i turni di votazione e i criteri di ammissione al secondo turno. Amministratori locali, segretari comunali e provinciali lo consultano per questioni relative a candidature, maggioranze elettorali, termini procedurali e impedimenti dei candidati. La normativa è strettamente collegata alla legge 81/1993 e regola aspetti procedurali come la contemporaneità dell'elezione del sindaco/presidente e dei consigli, nonché le modalità di risoluzione delle parità di voti.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics, Microsoft Clarity) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.