Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1318/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.

Pubblicato: 13/01/1969 In vigore dal: 31/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1318

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1318/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. 1318 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Neurochirurgia". Gli articoli 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 e 209 relativi alla scuola speciale per tecnici di istituti medico-biologici sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola per tecnici di istituti medico-biologici (Scuola diretta a fini speciali) Art. 241 (già 200). - È istituita presso l'Università di Pavia una scuola ad indirizzo essenzialmente pratico diretta a preparare personale tecnico per gli istituti e laboratori medico-biologici. Il direttore della scuola viene nominato dal rettore su proposta della facoltà di medicina e chirurgia. Gli insegnanti della scuola sono proposti dal direttore che può sceglierli fra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti ed assistenti. Il consiglio della scuola si compone di tutti i professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore. Art. 242 (già 201). - La scuola prende il nome di "Scuola per tecnici di istituti medico-biologici", ha la durata di due anni e conferisce il diploma di "tecnico di istituti medico-biologici", ne è titolo di ammissione la maturità classica, scientifica, l'abilitazione magistrale e di istituti tecnici. La facoltà udito il consiglio della scuola può concedere un abbreviamento di corso non superiore ad un anno a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore. Art. 243 (già 202). - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova orale di cultura generale ed in una prova orale di conoscenza di una lingua straniera moderna, scelta tra l'inglese, il francese ed il tedesco. Art. 244 (già 203). - Alla scuola non sono ammessi più di venti allievi. Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore la direzione della scuola si riserva di provvedere ad una scelta in base ai risultati dell'esame di ammissione. Art. 245 (già 204). - Il corso comprende lezioni tecniche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia e istologia; Chimica generale e biochimica; Fisiologia; Farmacologia. 2° Anno: Microbiologia; Anatomia patologica; Patologia. Le esercitazioni pratiche comprendono. 1° Anno: Tecnica istologica, istochimica, cultura in vitro, microscopia elettronica; Tecnica biochimica; Prove biologiche (di fisiologia e di farmacologia). 2° Anno: Tecnica microbiologica; Istologia patologica; Analisi cliniche. Art. 246 (già 205). - È fatto obbligo agli allievi di frequentare le lezioni teoriche e le esercitazioni: queste ultime in forma di tirocinio pratico della durata non inferiore a mesi due consecutivi presso un istituto universitario ad indirizzo biologico o clinico. Art. 247 (già 206). - Alla fine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di "fuori corso" fino a quando non avranno assolto tutti gli obblighi di cui sopra. Art. 248 (già 207). - A conclusione dei loro studi gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento che a scelta del candidato potrà essere biologico o clinico e nella esecuzione di una prova pratica di laboratorio. Art. 249 (già 208). - I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Se al secondo esame non venga loro riconosciuta la idoneità, essi saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 250 (già 209). - Gli iscritti sono tenuti al pagamento di tasse, sopratasse e contributi annuali approvati dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di medicina e chirurgia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1969 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 117. - GRECO

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