Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1311/1969

Modifiche all'art. 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298.

Pubblicato: 27/05/1970 In vigore dal: 25/09/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1969, n. 1311

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1311/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1969, n. 1311 ## Modifiche all'art. 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , che approva il regolamento sulla, vigilanza sanitaria delle carni; Sentito il Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia e per l'agricoltura e le foreste; Decreta: Art. 1 Articolo unico L'articolo 12 del regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni, approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , è sostituito dal seguente: "L'ispezione sanitaria delle carni deve essere metodica, accurata e minuziosa: tutte le parti dell'animale ivi compreso il sangue, devono essere sottoposte ad ispezione e non possono essere asportate dai locali di macellazione prima che il veterinario abbia emesso il suo giudizio. L'ispezione post mortem deve comprendere: 1) l'esame visivo dell'animale macellato; 2) l'esame per palpazione di taluni organi, in particolare del polmone, del fegato, della milza, dell'utero, della mammella e della lingua; 3) le incisioni di organi e di linfonodi; 4) la ricerca di alterazioni di consistenza, di colore, di odore ed eventualmente di sapore; 5) se del caso, analisi di laboratorio, specialmente batteriologiche. Il veterinario ispettore deve esaminare particolarmente: a) il colore del sangue, la sua coagulabilità e l'eventuale presenza di elementi eterogenei; b) la testa, la gola, i linfonodi retrofaringei, sottomascellari e parotidei (Lnn. retropharyngiales, mandibulares, et parotidei) nonchè le amigdale, isolando la lingua al punto di consentire una accurata esplorazione della cavità boccale e retroboccale. Le amigdale devono essere asportate dopo l'ispezione; c) il polmone, la trachea, l'esofago e i linfonodi bronchiali e mediastinici (Lnn. bifurcationes eparteriales et mediastinales). La trachea e le principali ramificazioni dei bronchi devono essere aperte mediante taglio longitudinale. Il polmone deve essere inciso nel suo terzo inferiore perpendicolarmente al suo asse maggiore; d) il pericardio e il cuore: quest'ultimo deve essere inciso longitudinalmente in modo da aprire i ventricoli e tagliare il setto interventricolare;. e) diaframma; f) il fegato, la cistifellea e i dotti biliari nonchè i linfonodi periportali (Lnn. portales); g) il tubo gastro enterico, il mesenterio e i linfonodi gastrici e meseraici (Lnn. gastrici, mesenterici craniales et caudales); h) la milza; i) i reni e i linfonodi renali (Lnn. renales), la vescica; j) la pleura e il peritoneo; k) gli organi genitali: nella vacca l'utero è inciso longitudinalmente; l) la mammella e i relativi linfonodi (Lnn. supramammari); nella vacca le mammelle sono aperte con una lunga e profonda incisione sino ai seni galattofori (sinus lactiferes); m) la regione ombelicale e le articolazioni dei giovani animali; in caso di dubbio la regione ombelicale deve essere incisa e le articolazioni devono essere aperte. I linfonodi summenzionati devono sistematicamente essere isolati ed incisi longitudinalmente in sezioni il più possibile sottili. In caso di dubbio devono essere incisi nelle stesse condizioni anche i linfonodi cervicali, il prescapolare (Lnn. cervicales superficiales), gli ascellari propri, gli ascellari secondari o ascellari della prima costa (Lnn. axillares proprii et primae costae), i sopra-sternali (Lnn. sternales craniales), i cervicali profondi (Lnn. sternales profundi), i costo-cervicali (Lnn. costocervicales), i poplitei (Lnn. poplitei) e i precurali (Lnn. subliacei), gli ischiatici (Lan. ischiatici), gli iliaci e lomboaortici (Lnn. iliaci et lumbales). Negli ovini e nei caprini, l'apertura del cuore e l'incisione dei linfonodi della testa devono essere praticate soltanto in casi dubbi. Il veterinario ispettore deve inoltre effettuare sistematicamente: A) la ricerca della eventuale presenza di cisticerchi: a) nei bovini di età superiore a sei settimane, in corrispondenza: della lingua, la cui muscolatura deve eventualmente essere incisa longitudinalmente sulla faccia inferiore senza eccessiva lesione dell'organo; dell'esofago, che deve essere staccato dalla trachea; del cuore, che, oltre all'incisione di cui alla precedente lettera d) deve essere inciso in due punti opposti, dalle orecchiette fino alla punta; dei masseteri esterni ed interni, che devono essere tagliati parallelamente al mascellare inferiore in due sezioni, partendo dal margine sottomascellare inferiore fino all'inserzione muscolare superiore; del diaframma, la cui parte muscolare deve essere liberata dalla sierosa; delle superfici muscolari della carcassa direttamente visibili; b) nei suini, in corrispondenza: delle superfici muscolari direttamente visibili, in particolare al livello dei muscoli adduttori della coscia, della parete addominale o degli psoas liberati dal tessuto adiposo, dei pilastri del diaframma, dei muscoli intercostali, del cuore, della lingua e della laringe; B) la ricerca della distomatosi nei bovini, negli ovini e nei caprini, mediante incisioni sulla superficie viscerale del fegato, praticate in modo da interessare i dotti biliari e mediante una incisione profonda della base del lobulo di Spigelio; C) la ricerca della morva nei solipedi, mediante esame accurato della trachea, della laringe, delle cavità nasali e dei seni, previa spaccatura mediana della testa ed ablazione del setto nasale. È in facoltà del veterinario ispettore di avvalersi, ad integrazione della sopra specificata metodica di base, di ogni altra ricerca qualora lo ritenga necessario ai fini dell'emissione del giudizio sulla salubrità delle carni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 settembre 1969 SARAGAT RUMOR - RIPAMONTI - GAVA - SEDATI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 107. - CARUSO

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