Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1303/1952
Proroga per l'ultimazione dei lavori della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario).
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1303
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1303/1952
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1303
## Proroga per l'ultimazione dei lavori della filovia Cava dei
Tirreni-Pompei (Santuario).
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica, e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 ; Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562 ; Visto l'art. 3 dell'atto-capitolato 11 marzo 1947 per la concessione alla Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) di detto impianto e dell'esercizio della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), col quale viene fissato in sei mesi - dalla data del decreto di approvazione del suddetto atto-capitolato il termine per la ultimazione dei lavori d'impianto della filovia; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 12 aprile 1947, n. 474 , col quale è stato approvato e reso esecutorio il ripetuto atto-capitolato; Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1950, n. 1 , col quale la Società per azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra), è stata riconosciuta subingredita alla Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) nelle concessioni governative filotramviarie assentite a quest'ultima Società, compresa quella della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario); Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 dicembre 1951, n. 1747 , con il quale è stato prorogato al 30 giugno 1952, il termine utile per l'ultimazione dei lavori di costruzione della suindicata filovia; Vista l'istanza 5 giugno 1952, con la quale la "Sometra" ha chiesto che, per le ragioni esposte nell'istanza stessa, le venga accordata una proroga di diciotto mesi dalla data del 30 giugno 1952 per la ultimazione dei lavori della filovia; Visti i rapporti 10 ottobre 1951, n. 8883 e 23 giugno 1952, n. 7088, con i quali l'Ispettorato compartimentale della M.C.T.O. per la Campania e Basilicata ha. riferito sulle cause di forza maggiore, che hanno impedito alla Società di completare in tempo utile i lavori ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza sociale di proroga; Vista la relazione tecnica in data 11 luglio 1952, n. 2521/72, con la quale si esprime il parere che la richiesta sociale possa essere parzialmente accolta accordando, pertanto, una proroga di mesi dodici e cioè fino al 30 giugno 1953, per l'ultimazione dei lavori della filovia; Ritenuto che l'impianto della concessa filovia è stato eseguito in tempo utile per il tratto Pagani-Angri mentre non è stato costruito il tratto Angri-Pompei a causa sia delle gravi difficoltà incontrate con gli enti proprietari per il perfezionamento degli atti di assenso relativi all'uso della strada statale n. 18 e delle strade provinciali, sia per le riparazioni agli impianti filoviari costruiti e gravemente danneggiati in dipendenza di eventi bellici che la Società ha dovuto eseguire con precedenza rispetto ai lavori di nuova costruzione e per i quali, solo di recente, ha potuto ottenere il finanziamento dello Stato ai sensi di legge; Ritenuto che i motivi del mancato compimento dell'opera nei termini di contratto possono ritenersi dovuti a causa di forza maggiore e che di conseguenza non sia da applicare la penalità prevista all'art. 7 del citato atto di concessione 11 marzo 1947 e che possa farsi luogo al parziale accoglimento dell'istanza sociale di proroga per il periodo di dodici mesi e cioè fino al 30 giugno 1953; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: Il termine utile per l'ultimazione dei lavori di impianto del restante tratto Angri-Pompei della filovia Cava dei Tirreni-Pompei (Santuario), concessa con atto-capitolato 11 marzo 1947, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 474 , alla Società per azioni Agricola Industriale Meridionale (S.A.I.M.) alla quale è stata riconosciuta subingredita la Società per azioni Meridionale per Trasporti Pubblici (Sometra) viene fissato al 30 giugno 1953 con esonero dalla penalità prevista all'art. 7 dell'atto suindicato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Arpy di Morgex, addì 16 agosto 1952 EINAUDI MALVESTITI Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1952 Atti del Governo, registro n. 58, foglio n. 76. - FRASCA
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1303/1952 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…
Altre normative del 1952
Soppressione di sei fabbricerie di chiese parrocchiali, in provincia di Bergamo.
Decreto del Presidente della Repubblica 4593
Erezione in ente morale della Casa di riposo "San Giacomo", con sede nel comune di Mandas…
Decreto del Presidente della Repubblica 4592
Erezione in ente morale dell'Ospedale civile "Giuseppe Consalvi", con sede nel comune di …
Decreto del Presidente della Repubblica 4591
Erezione in ente morale della "Fondazione agraria sperimentale Castelvetri" presso la Uni…
Decreto del Presidente della Repubblica 4589
Modificazioni degli articoli 1 e 2 dello statuto del Consorzio "Etruria" fra le cooperati…
Decreto del Presidente della Repubblica 4588
Autorizzazione alla Cassa scolastica della scuola tecnica commerciale con annessa scuola …
Decreto del Presidente della Repubblica 4590
Erezione in ente morale dell'Accademia italiana di scienze forestali, con sede in Firenze.
Decreto del Presidente della Repubblica 4586
Riconoscimento, agli effetti civili, dell'istituzione di un ufficio coadiutorale nella pa…
Decreto del Presidente della Repubblica 4587
Altri Decreto del Presidente della Repubblica
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig…
203/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige…
204/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig…
205/2025
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque…
193/2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec…
189/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, …
176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →